Decreto che dispone il giudizio non sottoscritto dal giudice: conseguenze (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 14426/2024 ha stabilito che non è causa di nullità la mancanza di sottoscrizione da parte del giudice del decreto che dispone il giudizio non essendo tale requisito previsto a pena di nullità e non sussistendo alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell’atto.

In motivazione la Suprema Corte ha precisato che quand’anche si volesse ritenere nullo il provvedimento, si tratterebbe, comunque, di nullità relativa che resta sanata se non eccepita tempestivamente (conf.: Sez. 2, n. 8146 del 1984, Rv. 165968).

L’art. 429 cod. proc. pen. impone che il decreto che dispone il giudizio contenga anche la sottoscrizione del giudice che lo ha emesso.

Tale requisito, tuttavia, non è previsto (dal secondo comma dello stesso articolo) a pena di nullità, né tanto può ricavarsi dalla generale disciplina contenuta negli artt. 178 e ss. cod. proc. pen., essendo comunque evincibile chiaramente la provenienza dell’atto (in questi termini, Sez. 2, n. 8146 del 26/03/1984, Rv. 165968; Sez. 2, n. 1868 del 16/10/1972, dep. 1973, Rv. 123448).

In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente un’ipotesi di nullità (al pari di quella derivante dall’omessa sottoscrizione di un provvedimento giudiziale: Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671; Sez. 4, n. 33398 del 05/07/2023, Rv. 285104), essa sarebbe comunque soggetta alla disciplina di cui all’art. 181 cod. proc. civ., per cui, non essendo stata eccepita nel termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen., deve comunque ritenersi sanata.