Sezioni unite civili, sentenza n. 24268/2024, udienza pubblica del 9 luglio 2024, pubblicata il 10 settembre 2024, ha reso utili chiarimenti in tema di legittimo impedimento dell’avvocato incolpato in un procedimento disciplinare.
Vicenda sottostante al ricorso
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di […] ha ricevuto un esposto nel quale la denunciante, signora D’A., esponeva di essersi rivolta all’avvocato FC tra il febbraio ed il marzo dell’anno 2015 per conferirgli il mandato a promuovere una causa contro il di lei datore di lavoro e di aver consegnato al professionista, quale anticipo per la registrazione della causa, l’importo di euro 300,00.
Nell’esposto era rappresentato che, trascorsi alcuni mesi, la cliente, ricontattato l’avvocato, era stata rassicurata genericamente sulla trattazione dell’udienza e sul fatto che la controparte non si era costituita ed era stata informata dell’opportunità di trovare un accordo.
Di seguito, la signora D’A., recatasi presso il Tribunale di C., aveva accertato la mancata iscrizione a ruolo del procedimento e chiesto delucidazioni al procuratore, il quale aveva precisato che il giudizio pendeva presso il Tribunale di R.
Avvedutasi che la causa non era stata introdotta nemmeno avanti a questo ufficio giudiziario, la cliente era tornata a chiedere spiegazioni all’avvocato FC, il quale aveva riferito di aver deciso di non instaurare il procedimento in quanto era preferibile adire l’ufficio di conciliazione. Nell’esposto era infine spiegato che, ottenuta l’autorizzazione all’inoltro della proposta conciliativa, il professionista, nuovamente interpellato dalla signora D’A., aveva a questa riferito di non ricordarsi della proposta stessa, chiedendo di essere ricontattato successivamente: di talché la cliente aveva revocato il mandato e chiesto la restituzione dell’acconto, oltre che la consegna della documentazione a suo tempo trasmessa, senza ricevere alcuna risposta.
Il locale Consiglio distrettuale di disciplina ha disposto il rinvio a giudizio dell’avvocato per due distinti capi di incolpazione: uno relativo alla violazione degli artt. 9 e 25 del codice deontologico, per essere l’avvocato FC venuto meno, con il suo comportamento, al dovere di adempiere al mandato ricevuto con probità, dignità e decoro dell’immagine della professione forense; l’altro per avere il detto professionista omesso di restituire i documenti alla cliente nonostante la richiesta da questa inoltrata verbalmente e a mezzo di lettera raccomandata. In esito al procedimento il Consiglio distrettuale di disciplina ha ritenuto fondati gli addebiti contestati e ha comminato all’avvocato FC la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno.
Il professionista ha impugnato la decisione avanti al Consiglio nazionale forense che, con sentenza del 26 febbraio 2024, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto la sospensione al periodo di mesi sei.
L’avvocato FC ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima pronuncia; l’impugnazione consta di tre motivi e con essa è stata formulata istanza di sospensione cautelare della sanzione inflitta.
Il Procuratore generale ha concluso istando per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.
Decisione delle Sezioni unite
Col primo motivo è lamentata la «prescrizione delle asserite condotte e della conseguente sanzione disciplinare».
Si deduce che la prescrizione, indipendentemente dagli effetti della sospensione e dell’interruzione, non può estendersi oltre un quarto rispetto ai sei anni di cui all’art. 56, comma 1, l. n. 247 del 2012: il termine di sette anni e mezzo, risultante dal cumulo sopraindicato, sarebbe poi decorso a seguito del proposto ricorso per cassazione.
Col secondo motivo si oppone «violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti disciplinari», nonché «violazione del diritto di difesa e di legge, eccesso di potere, omessa od inesistenza di motivazione, violazione dell’articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360, commi 3, 4 e 5, c.p.c., violazione del principio del contraddittorio».
Il motivo è incentrato sull’istanza di rinvio formalizzata dal ricorrente in data 9 ottobre 2023: istanza che ― si deduce ― non sarebbe stata presa in considerazione dal Consiglio nazionale forense onde valutare l’esistenza di un impedimento a comparire dello stesso avvocato FC all’udienza del 18 ottobre 2023.
Il terzo motivo prospetta «violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’articolo 360, commi 3, 4 e 5, violazione di legge ed eccesso di potere, vizio, omessa od illogicità di motivazione», oltre che «inesistenza ed irragionevolezza della decisione per assenza e incomprensibilità dell’accertamento del fatto e della valutazione dello stesso», nonché «inesistenza ed irragionevolezza della decisione per assenza e incomprensibilità dell’accertamento del fatto e della valutazione dello stesso in assenza della possibilità di difesa del ricorrente».
Si deduce la censurabilità della decisione impugnata proprio in ragione della violazione del diritto di difesa e della conseguente omessa considerazione di elementi e circostanze rilevanti ai fini della formazione del convincimento del CNF.
Può accordarsi precedenza di trattazione al secondo e al terzo motivo, che ruotano intorno a una questione processuale.
Tali mezzi di censura sono infondati.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite, nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Cass. Sez. U. 3 novembre 2020, n. 24377; Cass. Sez. U. 24 gennaio 2013, n. 1715; in senso conforme, ex plurimis: Cass. Sez. U. 19 novembre 2021, n. 35459; Cass. Sez. U. 19 novembre 2021, n. 35462; Cass. Sez. U. 11 ottobre 2022, n. 29589).
Ciò posto, come dedotto dal ricorrente, lo stesso, ricevuta la comunicazione della data dell’udienza del 18 ottobre 2023, ha notiziato il Consiglio nazionale forense della propria impossibilità di comparire alla stessa, in quanto quel giorno si sarebbe trovato all’estero per motivi familiari, e ha formulato istanza di rinvio.
La richiesta è avvenuta con PEC del 9 ottobre 2023, prodotta in questa sede ex art. 366, n. 6, c.p.c. unitamente all’invito a comparire del Consiglio nazionale forense del precedente 5 ottobre.
Il differimento non è stato disposto e il CNF non ha motivato le ragioni per le quali la proposta istanza non ha avuto seguito. Il ricorrente non ha dato tuttavia prova del proprio legittimo impedimento.
Come si è visto, questo coincide con un impedimento assoluto a comparire e non con una qualsiasi situazione di difficoltà. Ora, lo stesso avvocato FC ha esposto che l’acquisto dei biglietti aerei ha avuto luogo il 7 settembre 2023: dopo, quindi, aver ricevuto, in data 5 ottobre, comunicazione della fissazione dell’udienza avanti al CNF.
Lo sviluppo del ragionamento non appare coerente con le date indicate. In assenza di riscontri quanto all’indifferibilità del viaggio all’estero, e nella concorrente evidenza che il fatto da cui si pretende di ricavare l’ineluttabilità dell’impegno ― l’acquisto dei biglietti, appunto ― è riferibile alla persona del ricorrente, che lo ha posto in essere quando era a conoscenza che il trasferimento in Albania sarebbe stato incompatibile con la propria presenza all’udienza, deve ritenersi che la situazione di impossibilità a comparire fatta valere col ricorso non sia corredata di idoneo riscontro.
Il primo motivo è fondato, ma solo parzialmente
Il regime di prescrizione applicabile ratione temporis è quello introdotto dall’art. 56 l. n. 247 del 2012: l’illecito contestato, infatti, è stato commesso successivamente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della citata disposizione. Il cit. art. 56, dopo aver previsto, al primo comma, che l’azione disciplinare si prescrive in sei anni, individua i casi in cui il termine suddetto è interrotto, disponendo che da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni e che, se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto.
Nel caso in esame il detto termine risulta essersi effettivamente consumato con riguardo alle violazioni di cui agli artt. 9 e 26 del codice deontologico, posto che i fatti contestati col capo di incolpazione si collocano nel periodo intercorrente tra febbraio (o marzo) 2015 e il 5 ottobre 2016.
Al riguardo deve rilevarsi che, come correttamente osservato dal Procuratore generale, la prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità (Cass. Sez. U. 28 dicembre 2023, n. 36204), onde il ricorrente, pur non avendola eccepita avanti al CNF, può farla valere nella presente sede.
La stessa conclusione non può valere per l’illecito consistente nella mancata restituzione dei documenti, di cui all’art. 33 del codice deontologico. Per tale illecito, di natura permanente, vale il principio per cui la prescrizione dell’azione disciplinare per illecito permanente dell’avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza (per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2023, n. 8946; Cass. Sez. U. 2 febbraio 2015, n. 1822).
Non essendo stata fornita alcuna indicazione circa il se e il quando, in base agli accertamenti eseguiti, la condotta in questione sarebbe venuta meno, la censura, con riguardo a tale illecito, non può trovare accoglimento.
In conclusione, il primo motivo va accolto, per quanto di ragione, mentre il secondo e il terzo devono essere respinti.
La sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa al Consiglio nazionale forense, che giudicherà in diversa composizione e deciderà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
La cassazione della sentenza impugnata determina l’assorbimento dell’istanza di sospensione cautelare. L’esecuzione della pronuncia impugnata non può infatti aver luogo in quanto il titolo della sanzione è venuto meno in ragione dell’accoglimento del ricorso.
