Nella seduta del 18 settembre 2024 l’assemblea di Palazzo Madama ha approvato il Disegno di Legge n.729 che apporta alcune novità interessanti alla disciplina del legittimo impedimento del difensore sia in ambito civile che penale.
Come proclama la presentazione introduttiva, il disegno di legge si prefigge di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento.
L’esigenza nasce, si legge, dalle molteplici denunce dell’avvocatura in relazione alla disparità di trattamento tra i giudici e gli avvocati difensori in vari episodi di legittimo impedimento dove, per gli avvocati una situazione familiare di improvvisa criticità e fonte di preoccupazione non è criterio utilizzabile per giustificare l’assenza e il rinvio di una singola udienza, mentre per i magistrati rileva per giustificare il rinvio di udienze interessanti più parti, anche per episodi analoghi seppur magari meno gravosi.
I proponenti partono dalla considerazione che, ai sensi del vigente codice deontologico forense, l’avvocato deve essere scevro da condizionamenti di sorta nell’esercizio del suo ministero mentre, evidentemente, nessun genitore potrebbe svolgere con la necessaria lucidità la propria attività professionale sapendo di avere un figlio in ospedale, in una situazione di particolare criticità e stress emotivo ovvero per fronteggiare situazioni emergenziali per un familiare.
Il DDL si propone, quindi, di non lasciare al giudice di imporre, ad esempio, che un minore ricoverato in un nosocomio possa essere assistito indifferentemente dall’uno o dall’altro genitore e non da entrambi, rigettando una tempestiva e documentata richiesta di rinvio.
Nel perseguimento di tali obiettivi, nel processo penale, viene prevista la modifica dell’art. 420-ter del codice di procedura, con l’introduzione al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «impossibilità di comparire per legittimo impedimento» delle seguenti: «proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute».
A ben vedere, però, le novità più rilevanti riguardano il processo civile nel quale l’istituto viene introdotto per la prima volta.
All’art.153 codice di procedura civile viene aggiunto il seguente comma il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in ter- mini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto.
Nel civile, inoltre, la tutela per l’esercizio effettivo del mandato difensivo va oltre ai casi di impedimento a comparire in udienza e si estende anche ai casi in cui il difensore sia incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato.
Monitoreremo l’iter parlamentare auspicando l’approvazione del DDL, se possibile, con emendamenti che inseriscano anche nel penale la previsione più tassativa dei casi di impedimento in analogia con quelli previsti nel civile.
