L’avvocato sbaglia nell’indicazione degli estremi del procedimento impugnato e la conseguenza dell’errore è la dichiarazione di inammissibilità del gravame.
La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 28028/2024 ha stabilito che in tema di impugnazioni, l’omessa o errata indicazione degli elementi indicati dall’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. determina l’inammissibilità del gravame solo nel caso in cui renda incerta l’individuazione dell’atto impugnato.
Fattispecie relativa a rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso al quale era allegata procura speciale che indicava erroneamente il numero del procedimento e la data del provvedimento.
La Suprema Corte, già con la sentenza Sez. U, n. 10296 del 12/10/1993, Rv. 195000, ha stabilito che «L’art. 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen. che commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen. – norma, questa, che postula, tra l’altro, l’indicazione del provvedimento impugnato – deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del “favor impugnationis”».
In applicazione di tale principio, è stato quindi più volte ribadito che «Per il principio del “favor impugnationis”, l’omessa od errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato (numero del procedimento, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) determina l’inammissibilità del gravame solo se produce incertezza nell’individuazione dell’atto» (Sez. 6, n. 13832 del 26/02/2015, Rv. 262935).
Nel caso di specie, osserva la Cassazione come dall’esame dell’atto di ricorso appaia chiara la volontà del detenuto di impugnare l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza il 07/11/2023, pur in presenza degli errori, rilevati dal Procuratore Generale, in seno alla procura speciale depositata unitamente al ricorso (per non essere stata indicata la data del provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Catania, per essere stata indicata erroneamente la data del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa – 03/07/2023 anziché 19/07/2023 -, e per l’erronea indicazione del numero di procedimento).
Gli errori evidenziati, pur effettivi, non inficiano la validità dell’atto dal quale, come detto, è chiaramente evincile la volontà di impugnazione.
Ciò si rileva innanzitutto dalla corretta indicazione dell’autorità emittente (Tribunale di sorveglianza di Catania), dell’oggetto (reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa) e dalla data di rilascio della procura speciale (29/11/2023), coincidente con la data del ricorso.
Tali elementi, complessivamente considerati, non hanno determinato alcuna incertezza o difficoltà nella individuazione dell’atto impugnato.
