In caso di recidiva ritenuta sub-valente rispetto alle circostanze attenuanti generiche sussiste l’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza?
La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 29284 ha risposto al quesito premettendo che sul tema nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono due indirizzi.
Secondo un primo orientamento, è inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione dell’imputato preordinata ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia stata già ritenuta sub-valente rispetto alle riconosciute attenuanti, in considerazione dell’assenza di effetti pregiudizievoli per l’imputato (tra le altre, Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, Rv. 286342 – 01; Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2023, dep. 2024, Rv. 286222 – 01; Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, Rv. 284309 – 01; Sez. 1, n. 43269 del 25/9/2019 Rv. 277144 -01; Sez. 4, n. 20328 del 11/1/2017, Rv. 269942 – 01; Sez. 4, n. 27101 del 21/4/2016, Rv. 267442 – 01; Sez. 2, n. 38697 del 24/6/2015, Rv. 264803 – 01; Sezione 3, n. 16717 del 9/3/2011, Rv. 250000 – 01).
Si afferma, infatti, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non sia assoluta e indiscriminata, ma subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso (Sezioni unite, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202269 – 01).
Secondo altro indirizzo, sussiste l’interesse all’impugnazione dell’imputato proposta al fine di ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, anche quando con il provvedimento impugnato gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestatagli, specie laddove si consideri che il giudizio di comparazione spiega i suoi effetti sulla determinazione della pena, ma lascia inalterata la valutazione deteriore del fatto e della personalità dell’imputato (da ultimo, Sezione 5, n. 24622 del 9/5/2022, Rv. 283259 – 01; tra le tante conformi, Sezione 1, n. 35429 del 24/6/2014, Rv. 261453 – 01; Sezione 1, n. 27826 del 13/6/29013, Rv. 255991 – 01; Sezione 6, n. 19188 del 10/1/2013, Rv. 255071 – 01; Sezione 6, n. 3174 del 11/1/2012, Rv. 251575 – 01; Sezione 5, n. 37095 del 22/4/2009, Rv. 246580 – 01).
E invero, si è rilevato come l’erroneo riconoscimento della sussistenza dell’aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 9019 del 23/11/2023, dep. 2024, Rv. 285921 – 01).
Con specifico riguardo alla recidiva, si è affermato che l’imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che riconosce l’esistenza di tale circostanza, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, dal momento che la recidiva associa alla reiterazione dell’illecito un giudizio di effettiva riprovevolezza della condotta e pericolosità del suo autore (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, Rv. 283259 – 01; Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013, Rv. 255991; Sez. 6, n. 3174 del 11/01/2012, Rv. 251575; Sez. 1, n. 13757 del 20/02/2008, Rv. 239713 – 01).
Si è, inoltre, evidenziato non solo che tale aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., ma che incide altresì significativamente anche sul trattamento penitenziario, nel momento in cui si darà esecuzione alla pena inflitta, precludendo l’accesso ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, quali, ad esempio, le misure alternative alla detenzione (art. 47-ter ord. pen.), ai permessi premio (art. 30-quater ord. pen.), al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione, al divieto di concessione di seconda misura alternativa, ai sensi dell’art. 58-quater, comma 1-bis, ord. pen.
Essa incide negativamente, altresì, sulle condizioni per la riabilitazione, a norma dell’art. 179, comma secondo, cod. pen. e sulla estinzione della pena per decorso del tempo, ai sensi degli artt. 172, comma settimo e 173, comma primo, cod. pen. (Sez. 2, n. 14653 del 07/03/2024, Rv. 286209 – 01; Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013, cit.).
Ritiene la Cassazione di dover dare seguito a quest’ultimo orientamento, che risulta maggiormente convincente e indicare il seguente principio di diritto: “L’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all’estinzione della pena per effetto del decorso del tempo”.
Invero, le Sezioni unite Serafino hanno affermato l’esclusione dell’interesse all’impugnazione solo in assenza «di qualsiasi profilo di concretezza della pretesa sottesa all’impugnazione».
Diversamente, la rilevanza che il riconoscimento della recidiva assume sotto i plurimi profili evidenziati anche laddove sia ritenuta sub-valente nel giudizio di bilanciamento, e che può dunque produrre la lesione della sfera giuridica dell’imputato, inducono a riconoscere l’esistenza di un concreto interesse all’impugnazione.
Sussiste dunque l’interesse degli odierni ricorrenti ad impugnare la sentenza della Corte d’appello di Torino con riguardo al riconoscimento per entrambi della recidiva.
