Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 34483/2024, udienza del 10 luglio 2024, ha preso posizione sulla determinazione del momento consumativo del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, rilevando in premessa che la giurisprudenza di legittimità al riguardo non è univoca.
Secondo un primo orientamento, infatti, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti si perfeziona con la conclusione dell’accordo delle parti sull’oggetto e sulle condizioni di vendita della sostanza (quantità, qualità e prezzo), senza che sia necessario che ne segua la consegna all’acquirente, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, Rv. 284960 – 01, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto consumato, e non tentato, il delitto in oggetto con il solo invio, da parte dell’acquirente, di un corriere per il ritiro dello stupefacente all’estero, in conformità agli accordi telefonici raggiunti con il fornitore, cui non aveva fatto seguito la materiale consegna della droga; Sez. 5, n. 54188 del 26/9/2016, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/1/2014, Rv. 259284; Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dep. 2012, Rv. 251736). In materia di reati concernenti gli stupefacenti – in forza del principio consensualistico che non richiede che l’acquirente acquisti la materiale disponibilità della droga – quanto alla possibilità di concorso tra le ipotesi di acquisto e le ulteriori attività punibili, ove il medesimo soggetto consegua la proprietà dello stupefacente, con l’automatico effetto traslativo si consuma, almeno di norma, l’integrale disvalore della condotta; la cessione, la vendita e la distribuzione, l’importazione e gli ulteriori comportamenti descritti dall’art. 73, 1 comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 costituiscono, in quanto modalità di esercizio del potere di disposizione, un posto fatto non punibile. (Sez. 6, n. 7949 del 18/04/1995, Rv. 201847 – 01, fattispecie in tema di concorso tra acquisto e tentata importazione di droga).
Secondo un diverso orientamento, invece, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell’attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell’accordo tra acquirente e venditore finalizzato all’importazione, ma è necessaria l’assunzione da parte dell’importatore della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Rv. 286165 – 01, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha qualificato come tentativo di importazione la condotta dell’indagato, il quale aveva demandato ad un intermediario operante in Germania, cui aveva inviato il danaro destinato ai venditori sudamericani, di gestire le fasi della spedizione del carico, non avvenuta per l’impossibilità di ottenere la fornitura in tempi brevi; Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942 – 01; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, Rv. 250560 – 01).
Il collegio ritiene di condividere quest’ultimo orientamento, in quanto ai fini della consumazione dell’importazione di sostanze stupefacenti, occorre un quid pluris rispetto al mero acquisto, che, quanto meno, dia concretamente inizio alle operazioni volte alla introduzione della sostanza nel territorio nazionale.
A tal fine, si ritiene che la soglia minima necessaria per l’avvio di tale fase e la conseguente consumazione del reato non sia rappresentata dall’effettivo trasferimento della sostanza nel territorio nazionale, bensì dal conseguimento, anche all’estero, della materiale disponibilità della sostanza e del controllo delle successive operazioni di trasporto e di introduzione della sostanza acquistata nei confini nazionali.
Ai fini del perfezionamento del reato non è, dunque, necessario il superamento dei confini geografico-politici dello Stato, quanto, piuttosto, il conseguimento del “controllo” materiale della sostanza stupefacente, nell’accezione sopra specificata (si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, Rv. 260276 che ha ritenuto la consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti in relazione alla condotta di importatori italiani che, avendo stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in loro favore la proprietà della droga, avevano acquisito la disponibilità della stessa tramite la consegna ai corrieri da loro incaricati, anche se questi ultimi erano stati fermati prima di attuare il materiale trasferimento nel territorio nazionale). Importa sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 d.p.r. n. 409 del 1990, dunque, chi ne acquista la disponibilità in un altro Paese, sempreché naturalmente una parte della condotta si svolga nel territorio nazionale.
