Concorso in delitto tentato: condizioni richieste per il recesso attivo e la desistenza volontaria (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 34483/2024, udienza del 10 luglio 2024, in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un quid pluris consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nell’eliminazione delle conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte (Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Rv. 275421 – 01; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Rv. 259250). In tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, inoltre, la decisione, rispettivamente, di interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l’evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (tra le tante: Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 (dep. 2019), Rv. 275647-01).