Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 34483/2024, udienza del 10 luglio 2024, ha avuto ad oggetto plurime questioni connesse alla legittimità dell’acquisizione e dell’uso giudiziario in Italia di comunicazioni transitate attraverso la piattaforma SKY-ECC.
Ricorso per cassazione
Il difensore ha eccepito variamente l’inutilizzabilità delle chat avvenute su tale piattaforma, acquisite dall’autorità giudiziaria francese e trasmesse all’autorità giudiziaria italiana sulla base di un ordine europeo di indagine (di seguito OEI).
A suo giudizio, infatti, tali chat sarebbero inutilizzabili in quanto il PM le avrebbe ottenute senza la previa autorizzazione del GIP, come richiesto dalle sentenze n. 44155/23 e n. 44154/23 della Suprema Corte; esse, infatti, non potrebbero essere considerate documenti, acquisibili ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen., ma flussi telematici di comunicazioni, assimilabili alle intercettazioni.
Le chat acquisite a seguito dei suddetti decreti autorizzativi emessi dalla Corte francese non sarebbero, inoltre, utilizzabili nel presente procedimento, in quanto le modalità con le quali lo Stato estero ha effettuato la loro acquisizione sarebbero contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, essendo massive e meramente esplorative.
Decisione della Corte di cassazione
Questi motivi sono ammissibili, in quanto pur non dedotti in sede di riesame, hanno ad oggetto questioni di utilizzabilità della prova, rilevabili in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 191, comma 2, cod. proc. pen., ma infondati.
Le Sezioni unite penali hanno statuito che in materia di OEI, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 — 01, fattispecie in tema di prove, costituite da messaggi scambiati su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione).
In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite con un OEI emesso dal PM italiano, senza la necessità della preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589 – 02).
L’emissione, da parte del PM, in materia di OEI, diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 – 03).
L’acquisizione delle chat intercorse sulla piattaforma SKY-ECC che hanno coinvolto il ricorrente e i coindagati sono, dunque, state legittimamente acquisite dal PM mediante OEI, senza necessità di alcun intervento da parte del GIP.
Parimenti le conversazioni acquisite sono pienamente utilizzabili.
Le Sezioni unite, nelle sentenze predette, a fronte di censure analoghe a quelle proposte nel presente procedimento, hanno escluso che sia stata accertata la violazione di diritti fondamentali (si veda in proposito il § 18.5 del Considerato in diritto della sentenza Giorgi e il § 15.4 del Considerato in diritto della sentenza Gjuzi).
I dati probatori trasmessi dall’autorità giudiziaria francese sono, infatti, stati acquisiti in un procedimento penale pendente davanti ad essa sulla base di provvedimenti autorizzativi adottati da un giudice in relazione ad indagini per gravi reati, ed ampiamente motivati in ordine all’esistenza in concreto dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza della Corte EDU.
I reati per i quali le operazioni di intercettazione sono state autorizzate dal Giudice Istruttore del Tribunale di Parigi sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di traffico di sostanze stupefacenti, di fornitura di prestazioni di crittografia non autorizzate, e di fornitura e importazione di mezzi di crittografia non autorizzati. Il ricorso al sistema SLY-ECC, inoltre, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall’esterno, e per l’utilizzo che risulta esserne stato fatto, costituisce una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati e, per le garanzie di anonimato assicurate agli utenti, non è certamente compatibile con la disciplina italiana, che richiede l’identificazione degli stessi, mediante l’acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità, prima dell’attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259).
