Truffa: artifici e raggiri possono consistere anche nel tacere circostanze che si ha il dovere di fare conoscere (Vincenzo Giglio)

Per Cassazione penale, Sez. F, sentenza n. 33479/2024, udienza del 27 agosto 2024, gli artifizi e i raggiri richiesti per la configurabilità del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, quando tale condotta sia risultata idonea a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti avrebbe negato (ex plurimis: Sezione 2, n. 23079 del 9/5/2018, Rv, 272981 – 01; Sezione 2, n. 28791 del 18/6/2015, Rv. 264400 – 01; Sezione 2, n. 28703 del 19/3/2013, Rv. 256348 – 01; Sezione 2, n. 32859 del 19/6/2012, Rv. 253660 – 01; Sez. 6, n. 5579 del 3/04/1998, Rv. 210613).

Se, tuttavia, l’inerzia o il silenzio possono integrare l’elemento oggettivo del reato di truffa a condizione che siano antidoverosi, cioè che corrispondano all’omesso adempimento di un obbligo di comunicazione, è previamente necessario accertare il fondamento e l’ampiezza di tale obbligo per ritenere sussistente il delitto contestato.