Rinuncia della difesa alla trattazione orale: conseguenze ed effetti (Riccardo Radi)

Cosa accade se l’avvocato prima richiede la discussione orale e poi comunica la rinuncia alla stessa?

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 34495/2024 ha ricordato che la rinuncia alla discussione orale formulata dalla parte ricorrente è priva di effetto e, non determina la necessità e nemmeno la possibilità di trascorrere alla trattazione scritta, pertanto, sono state ritualmente raccolte le conclusioni rassegnate in udienza dal Sostituto Procuratore generale, non dovendosi procedere alla trattazione scritta.

Si è, sul punto, già chiarito che l’opzione per la trattazione orale è irretrattabile: la rinuncia alla discussione orale, formulata ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pertanto, non determina il mutamento del rito in quello cartolare.

La ragione per cui la scelta della forma di trattazione orale deve ritenersi irrevocabile risiede nel fatto che essa ha determinato lo svolgimento del  procedimento secondo un iter differenziato rispetto a quello previsto per la trattazione scritta, avendo già inciso direttamente sulle conseguenti facoltà processuali delle altre parti, le quali hanno maturato il legittimo affidamento nella possibilità di articolare le loro richieste e difese in udienza, non essendo quindi più tenute a rispettare la cadenza procedimentale prevista per la trattazione non partecipata, mediante l’invio delle conclusioni scritte.

La lesione del contraddittorio che l’ammissione di tale rinuncia determinerebbe sarebbe poi palese nei casi – come quello qui in esame – in cui tale rinuncia sia esternata nell’imminenza dell’udienza, in quanto in questo caso le altre parti non potrebbero neppure provvedere al deposito delle memorie, essendo scaduto il corrispondente termine, con l’effetto che si legittimerebbe l’esercizio di un potere dispositivo unilaterale tale da incidere sul corretto svolgimento dell’iter processuale (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Rv. 282207 – 01; Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, Rv. 281520 – 01).

Pertanto, “l’opzione per la trattazione orale è irretrattabile” e la rinuncia “non determina il mutamento del rito in quello cartolare”, in quanto “la scelta della forma di trattazione orale […] determina […] lo svolgimento del procedimento secondo un iter differenziato rispetto a quello previsto per la trattazione scritta, avendo già inciso direttamente sulle conseguenti facoltà processuali delle altre parti, le quali hanno maturato il legittimo affidamento nella possibilità di articolare le loro richieste e difese in udienza” (Sez. 1, n. 28396 del 28/03/2024; cfr. pure Sez. 1, n. 31891 del 03/05/2023), “sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza” (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, Rv. 281520 – 01; Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Rv. 282207 – 01).