Non punibilità per particolare tenuità del fatto: il proscioglimento non esclude la confisca per tutti i reati concernenti armi (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 29537/2024 ha ricordato che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis, cod. pen., restando esclusa soltanto nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.

La Suprema Corte nel caso esaminato ha sottolineato che la condotta delittuosa posta in essere dal ricorrente è connotata da un minimo disvalore sociale, è rimasta sostanzialmente priva di conseguenze dannose, ed è stata caratterizzata da modalità riferibili ad atteggiamenti psicologici che riflettono un grado molto tenue dell’elemento soggettivo, sicché deve senz’altro concludersi nel senso che il fatto non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata non travolge la confisca dell’arma già disposta dal Tribunale di Cremona e confermata dalla Corte di Appello di Brescia.

Ed invero, posto che, in via generale, si è statuito che «La affermazione della particolare tenuità del fatto o, come anche si esprime il legislatore nel testo della disposizione contenuta nell’art. 131-bis cod. pen., della offesa da esso derivante a carico del bene interesse tutelato dalla norma, è fattore tale da elidere, per evidenti ragioni di politica criminale la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, la sola punibilità della condotta, cioè la corrispondenza ad essa del diritto-dovere da parte dell’ordinamento di irrogare la sanzione penale, ma non è anche fattore idoneo ad escludere nella medesima condotta la esistenza di tutte le altre caratteristiche proprie dell’illecito penale, che anzi ne viene, in qualche modo, accertato nei suoi profili strutturali» (Sez. 3, n. 16463 del 31/05/2016, dep. 2017, relativa a fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito il quale, riconosciuta la particolare tenuità del fatto, ha confermato la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti), la cassazione ha già ripetutamente statuito che «La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto» (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Rv. 272085 – 01): dunque, il presupposto materiale cui è subordinata l’applicazione dell’art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, che rende obbligatoria la confisca a cagione della avvenuta commissione di un reato concernente le armi, viene a cadere solo nell’ipotesi di ritenuta insussistenza del fatto.

Deve, dunque, rimanere fermo quanto disposto dai giudici di merito a proposito della confisca della carabina.