Secondo Cassazione penale, Sez. F, ordinanza n. 33330/2024, udienza del 29 agosto 2024, alla luce del chiaro disposto dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. – il ricorso per saltum in cassazione è consentito soltanto avverso i provvedimenti cautelari c.d. genetici, in alternativa al ricorso per riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
In ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per saltum non può invece essere proposto avverso le ordinanze ex art. 299 cod. proc. pen. e tutti gli altri provvedimenti con i quali il giudice competente si pronunzia sulla misura cautelare in atto (come quello di cui all’art. 306 cod. proc. pen., in materia di estinzione delle misure), in quanto suscettibili soltanto di appello cautelare.
Costante in tale senso è, d’altronde, la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello, previsto dall’art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (tra le più recenti massimate Sez. 6, ordinanza n. 15125 del 07/03/2023, Rv. 284581; si vedano anche Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 05/10/2016 -dep. 27/02/2017- Rv. 269418; Sez. U, sentenza n. 16 del 26/11/1997 -dep. 26/01/1998- Rv. 209335).
Tanto premesso, visto il disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso in esame, trattato con procedura ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., deve essere qualificato come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al giudice competente per l’ulteriore corso.
Invero, «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma; si deve dunque ritenere definitivamente superato il principio affermato da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).
