La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 28009/2024 ha stabilito che in tema di reati fallimentari, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall., l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo.
Nel richiamare il suindicato principio la Cassazione ha ricordato il precedente della Sez. 5, sentenza n. 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822 – 01 e che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. si configura se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5 n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274 – 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403 – 01).
