Il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo dell’Unione delle Camere penali italiane: cinque anni dopo (Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Premessa

Nel maggio del 2019, approssimandosi il trentennale dall’entrata in vigore dell’attuale codice di procedura penale, l’Unione delle Camere penali italiane (di seguito UCPI) diffuse il Manifesto di cui parliamo oggi (allegato alla fine del post).

L’iniziativa fu presentata il 10 e l’11 maggio di quell’anno, presso l’Università Statale di Milano.

I video delle due giornate sono disponibili ai seguenti link: 10 maggio e 11 maggio.

Fu un’iniziativa importante per più ragioni.

L’avvocatura penale si propose come classe sociale, prima che come corporazione e ceto professionale, e rivendicò un ruolo a difesa di diritti e garanzie di rango costituzionale attribuiti ad ogni individuo.

Promosse un dibattito che, pur giuridico, chiamava a raccolta non solo i tecnici e i pratici ma chiunque avesse a cuore i principi che tengono insieme la comunità nazionale e il modo con cui sono declinati secondo la sensibilità contemporanea.

Propose non soluzioni per uno o più temi specifici ma una visione compiuta, palesemente alternativa a quella corrente.

Sono passati cinque anni da allora, un tempo sufficiente per verificare l’impatto che il Manifesto ebbe tra i decisori pubblici e nelle coscienze delle persone.

Le proposizioni e i principi del Manifesto

L’assunto di partenza dell’UCPI fu che il garantismo penale stesse vivendo una stagione di crisi.

Le tutele formalmente riconosciute a chi subisce il procedimento penale erano state progressivamente disapplicate o impoverite.

Lo stesso fenomeno si registrava riguardo alle sanzioni con l’aumento di quelle atipiche e con la tendenza ad applicarle prima e talvolta a prescindere dal giudizio.

Il legislatore penale, ormai solito intervenire con la logica e gli strumenti dell’emergenza o delegando le sue funzioni all’esecutivo, da un lato varava con allarmante frequenza fattispecie incriminatrici di mero pericolo, retrocedendo la soglia del penalmente rilevante a livelli intollerabili, dall’altro immetteva incessantemente nell’ordinamento procedure para-penali a cognizione sommaria i cui standard dimostrativi erano meno che labili e i cui effetti punitivi erano, di contro, gravi e irreversibili.

Il processo in senso stretto stava progressivamente smarrendo la sua funzione tipica di ambito di accertamento del fatto e della responsabilità, diventando piuttosto luogo dimostrativo della rinnovata combattività dello Stato contro ogni forma di malaffare.

Questo disfacimento tecnico e semantico delle politiche penali attribuiva spazi esagerati al potere giudiziario che vedeva accresciuta a dismisura la sua discrezionalità interpretativa e se ne serviva per alterare l’equilibrio classico tra i poteri fondamentali dello Stato, acquistando un’indebita centralità associata alla pretesa di una superiorità etica sugli altri attori del sistema.

I prodromi del fenomeno, manifestatisi fin dalla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo, si erano via via trasformati in una tendenza strutturale che era diventata una valanga negli ultimi anni ed aveva contribuito alla nascita ed all’affermazione di formazioni politiche ed ideologie dichiaratamente populiste.

L’UCPI, allarmata da questo processo degenerativo e dal picco che aveva raggiunto, non intendeva rimanere inerte.

Aveva un convincimento: che il costante e sempre più grave tradimento dei principi costitutivi del nostro patto sociale fosse dovuto più alla loro inadeguata conoscenza che alla loro consapevole sconfessione.

Si proponeva quindi, attraverso il Manifesto, di agevolare la migliore comprensione delle garanzie proprie dell’ambito penale e del loro imprescindibile legame con l’essenza stessa della democrazia.

Adottava un’irrinunciabile chiave di lettura, quella propria del pensiero liberale, cui riconosceva il merito di essere il primo e ancora il più adeguato incubatore delle libertà e dei diritti che ne sono espressione, in assenza dei quali nessun sistema di norme penali può dirsi finalizzato alla promozione umana.

A questo preambolo ideologico del Manifesto seguiva l’indicazione dei principi, ben 35, necessari a dargli vita.

L’UCPI considerava le norme penali come l’ultimo strumento di cui lo Stato deve avvalersi per la prevenzione e repressione di fatti dannosi e le riteneva legittime solo se imponessero il minimo sacrificio necessario e sempre che non attentassero alla dignità umana e non rinnegassero il principio del finalismo rieducativo.

Riteneva altrettanto indispensabile che le norme penali e le previsioni sanzionatorie si fondassero su dati scientifici e criminologici condivisi dalla comunità scientifica.

Si opponeva all’uso dello strumento penale per finalità politico-elettorali, cioè come mezzo per selezionare e raccogliere consenso.

Numerosi principi attenevano al diritto di difesa che nella visione del Manifesto doveva essere inteso nella sua massima ampiezza e al ruolo della pubblica accusa per le cui impugnazioni, ad esempio, si auspicava il rispetto della formula dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Manifesto chiudeva infine con una severa stigmatizzazione della proliferazione di procedure para-penali, quali ad esempio quelle di prevenzione personale e patrimoniale, auspicando che venissero pienamente ricondotte nell’alveo della materia penale e quindi circondate dalle tutele proprie dell’ordinamento interno e degli ordinamenti sovranazionali.

Servono ancora i manifesti?

Le proposizioni dell’UCPI non peccarono certo di reticenza.

Le riassumiamo così:

  • si viveva in una stagione, ormai di lungo corso, in cui il politico-legislatore e il giudice-interprete stanno infliggendo con pari responsabilità una duplice lesione all’ordinamento e alla comunità per cui è fatto;
  • il diritto penale, da strumento sussidiario e riservato alla protezione di beni giuridici primari, era diventato soprattutto un mezzo per sottolineare manifesti politici e ideologici e raccogliere consenso;
  • la nuova e indebita centralità della norma penale stava comportando uno spostamento degli equilibri di sistema e l’enfatizzazione dell’Ordine giudiziario e dell’Esecutivo a scapito del Parlamento;
  • questa doppia lesione esigeva le sue vittime e tra le prime c’era il garantismo, da intendersi come la cultura istituzionale che impone di proteggere da abusi chi subisce un procedimento penale e di assicurargli la pienezza della difesa e il più ampio contraddittorio.

Date queste proposizioni, ci pare che si prestassero e si prestino tuttora ad alcune obiezioni, il cui fondamento è comprovato dalle tendenze manifestatesi nel quinquennio successivo alla diffusione del Manifesto.

Le riassumiamo a nostra volta come segue.

Aumenta sempre di più la distanza tra il pensiero accademico e forense e quello delle compagini politiche (attuali e passate) che determinano le direttrici pubbliche in materia penale.

La stessa distanza si registra rispetto all’opinione pubblica, pur con vari distinguo: si vuole intendere che i vari segnali di allarme lanciati da organismi rappresentativi di categorie, ambienti accademici, gruppi organizzati e singoli individui non sembrano capaci di raggiungere e convincere i loro naturali destinatari, cioè la politica e la gente, non nella misura necessaria a provocare cambiamenti di rotta. Perde per ciò stesso forza l’idea che l’indifferenza o addirittura l’ostilità verso il garantismo della maggioranza della gente comune possano essere ovviate attraverso una maggiore consapevolezza.

Non mancano adesioni importanti a quegli allarmi, se ne dibatte negli ambiti più recettivi, ma nessuna iniziativa del genere ha avuto finora la forza di stimolare una mutata sensibilità.

E, tuttavia, per rispondere alla domanda che dà il titolo a questo paragrafo, pensiamo che nessuna di questa ragioni debba implicare la rinuncia all’impegno individuale e collettivo: i manifesti servono ancora a qualcosa, non fosse altro che per tenere viva l’attenzione su temi rilevanti per ogni componente della comunità e, comunque in omaggio al detto di Sciascia: “a futura memoria, se la memoria ha futuro”.

 Perché va in crisi il garantismo?

Il Manifesto spiegò in cosa consistesse la crisi, a chi fosse imputabile, a chi spettasse risolverla e perché era necessario risolverla.

Non spiegò invece perché si era verificata.

Peccato, perché questa era ed è la domanda a cui bisognerebbe rispondere primariamente, cinque anni fa come ora.

Perché il consenso elettorale va a formazioni nei cui programmi la tolleranza zero è una specie di passe-partout capace di risolvere ogni emergenza sociale?

Perché lo statuto garantistico di chi è chiamato a rispondere ad un’accusa in sede penale perde progressivamente pezzi e significato?

Perché nel conflitto perenne tra libertà individuale e sicurezza sociale sta largamente prevalendo la seconda?

Perché la pena è diventata il principale strumento di risoluzione dei conflitti e perché alla pena propriamente intesa si affiancano incessantemente sanzioni in tutto assimilabili alla pena ma nascoste tra le pieghe di altri settori del diritto?

Perché l’ordine giudiziario fatica a mantenere il suo ruolo di costante e saggio manutentore del giusto processo e delle tutele che ne rappresentano una parte imprescindibile?

Il Manifesto non lo spiegò, non diede queste informazioni cruciali e probabilmente non poteva fare diversamente perché queste risposte andavano ben oltre i compiti e i doveri di una classe professionale e interpellavano la natura umana come si è venuta conformando in questi anni.

Senza poi contare che, per la stessa ragione, nessuno sarebbe in grado di proclamare una verità accettata da tutti.

La crisi riguarda solo il garantismo?

Se per garantismo si intende la capacità dello Stato di prendersi cura con lealtà, trasparenza e rispetto di chi subisce un giudizio e di chi sconta una pena, si deve subito constatare che la crisi va ben oltre e si estende a spazi in passato impensabili.

Si pensi all’incessante corsa alla creazione di nuove fattispecie incriminatrici, alla quale – a quanto pare – non si sottraggono gli stessi alfieri del pensiero liberale, e alla tendenza diffusissima all’aumento delle pene per fattispecie già esistenti che, magari a fronte di un fatto eclatante di cronaca, siano giudicate sottodimensionate nella loro portata sanzionatoria.

Ci serviremo, per contestualizzare le nostre osservazioni al tempo del Manifesto, di un paio di riferimenti specifici ad esso coevi. Per il resto basterà consultare periodicamente la Gazzetta Ufficiale e si avrà un’idea precisa di cosa stia accadendo su questo fronte.

Era stata da poco approvata dal Senato la legge che modificava la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso.

La pena per l’ipotesi base fu equiparata a quella prevista per la partecipazione a un’associazione mafiosa: la vecchia forbice edittale era tra un minimo di sei anni di reclusione e un massimo di dodici, la nuova tra dieci e quindici anni.

Fu inoltre introdotta una nuova aggravante ad effetto speciale. Se lo scambio avesse prodotto il risultato sperato e il candidato fosse stato eletto, la pena base era aumentata della metà: il minimo edittale saliva a quindici anni di reclusione, il massimo a ventidue anni e sei mesi.

Seguiva naturalmente l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Si comprende adesso che, allora come oggi, non è più soltanto un problema di rigorismo e di reazione a un fatto che viene ritenuto di elevato allarme sociale.

Il legislatore, avvicinando la pena per lo scambio elettorale aggravato a quella dell’omicidio, ci stava dicendo qualcosa di più e di diverso: che era mutata la piramide valoriale e che farsi eleggere con i voti della mafia era grave quasi come togliere la vita a qualcuno.

Se poi, per rendere meglio la dimensione della questione, si entrasse nel dettaglio della pena astrattamente irrogabile per la fattispecie di associazione mafiosa pluriaggravata, si noterebbe che si può senza troppa difficoltà arrivare a trattamenti sanzionatori largamente superiori a quelli previsti per l’omicidio.

La vita, in sostanza, non è più, non necessariamente, il bene alla cui lesione o messa in pericolo corrisponde il massimo della reazione punitiva statuale.

Si può naturalmente discutere se questo sia giusto o sbagliato, se le emergenze attuali giustifichino oppure no questo sovvertimento e si possono avere le opinioni più disparate.

Ma sono fatti già accaduti e precedono inevitabilmente la discussione sul garantismo.

Così come avviene da tempo la cosiddetta duplicazione (ma spesso sono applicati multipli più elevati) dei binari sanzionatori.

Si usa al riguardo, particolarmente in ambito sovranazionale, l’espressione “truffa delle etichette”, riferita appunto alla diffusa tendenza di etichettare istituti sostanzialmente penali in modo da nascondere la loro natura e da sottrarli al regime garantistico proprio di quelli.

Anche questo è un fatto: si afferma sempre più spesso la necessità di una tutela sociale multilivello, la si soddisfa con plurimi strumenti, tra i quali quello penale non è necessariamente il più afflittivo, si dà spazio e peso a strumenti a cognizione talvolta sommaria e affidati alla valutazione di organi amministrativi.

Che fare?

Come si era iniziato a dire, il circuito che comprende il corpo sociale e i suoi umori più forti e diffusi, i mass media, le formazioni sociali di tipo politico è in gran parte convinto, o sembra esserlo, che il nostro tempo sia caratterizzato da sfide gravi sferrate da nemici temibili e che la migliore o addirittura l’unica risposta sia la norma penale e la sanzione che ne deriva.

Più ce ne è, meglio è.

Pure questo è un fatto, anzi è il fatto più importante che nessun manifesto potrà scalzare.

Si può fare qualcosa? Certo che sì.

Si può e si deve riflettere sui fenomeni che il Manifesto dell’UCPI giudica allarmanti, si deve tenere desta l’attenzione, si dovrebbe provare a usare la testa più della pancia.

E, nel frattempo, ci si può schierare, si può uscire dall’invisibilità e prendere posizione.

Chiudiamo facendolo anche noi.

Pur con tutte le riserve concettuali che abbiamo sulla sufficienza dell’idea liberale di garantismo e sulla sua tenuta contemporanea, crediamo che il Manifesto si riporti a principi, valori e beni che è sacrosanto difendere e tramandare, perché di meglio ancora non c’è.

Noi stiamo dalla stessa parte.