Riconoscimento fotografico: rapporti tra l’attività di individuazione operata nel corso delle indagini e gli esiti dell’istruzione dibattimentale (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 34523/2024 ci permette di soffermarci sul tema dell’individuazione fotografica, della relativa portata probatoria e dei rapporti tra l’attività di individuazione operata nel corso delle indagini e gli esiti dell’istruzione dibattimentale.

In particolare, sulla ipotesi in cui mentre nel corso delle indagini il testimone ha eseguito l’attività di individuazione, con esiti di corrispondenza tra il soggetto individuato e la persona dell’imputato, nell’istruttoria dibattimentale il riconoscimento mediante individuazione non avviene o avviene con distinguo e perplessità da parte del teste.

Sul riconoscimento fotografico, effettuato in fase di indagini, senza garanzie, preme ricordare che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non sia regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell’art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023) e catalogabile, dunque, nel novero delle cd. prove atipiche.

La certezza del riconoscimento fotografico non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell’individuazione (ex multis: Sez. 6, n. 17103 del 31/20/2018, Rv. 275548; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, Rv. 267562; Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004, Rv. 228043).

E’ stato anche affermato che l’individuazione diretta di persona effettuata nei locali della polizia giudiziaria (nella specie, dalle persone offese) trova il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che dichiara di avere accertato direttamente l’identità personale dell’imputato.

Pertanto, essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata dall’art. 213 cod. proc. pen., essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze (Sez. 2, n. 16773 del 20/3/2015, Rv. 263767; vedi anche sul tema, Sez. 5 n. 51729 del 12/10/2016, D B, Rv. 268860).

La giurisprudenza ha altresì precisato che l’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – in fase di indagini è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa assunta in sede di deposizione testimoniale; trattandosi di una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata espressamente nelle sue forme dall’art. 213 cod. proc. pen., né le forme tipizzate di quest’ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di assunzione dell’individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, Rv. 258173; Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Rv. 244197; Sez. 2, n. 25762 del 11/06/2008, Rv. 24145901).

Pertanto, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità l’inquadramento dell’atto di individuazione (personale o fotografica) compiuto nel corso delle indagini preliminari nella categoria generale delle manifestazioni riproduttive di una percezione visiva; in quanto tale, esso «rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili al fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 – 01).

Si tratta, dunque, di prova non espressamente disciplinata dal codice di rito utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023 – 01).

Sia che l’atto di individuazione entri a far parte del patrimonio probatorio rilevante per il giudizio per effetto della scelta processuale della definizione allo stato degli atti, sia che di esso riferisca il testimone escusso nell’istruttoria dibattimentale (richiamando quanto avvenuto nel corso delle indagini preliminari, oppure quando l’individuazione avvenga direttamente nel corso del dibattimento), i criteri di valutazione di tale prova devono essere quelli propri dei risultati dichiarativi acquisiti: ciò comporta che «l’affidabilità e la valenza probatoria dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice» (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908 – 01).

Si è, così, più volte affermato che «l’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste e della deposizione da questi resa» (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 – 01; Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471 – 03), mettendo in rilievo la decisività del giudizio di «congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell’affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza» (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562 – 01).

Se la conferma durante il dibattimento dell’operata individuazione nel corso delle indagini da parte del testimone, mediante un nuovo atto positivo di  individuazione, assicura un elevato grado di attendibilità della dichiarazione complessiva al cui interno si colloca la frazione dell’attestazione riguardante la percezione visiva riferita dal testimone, possono darsi ipotesi in cui mentre nel corso delle indagini il testimone ha eseguito l’attività di individuazione, con esiti di corrispondenza tra il soggetto individuato e la persona dell’imputato, nell’istruttoria dibattimentale il riconoscimento mediante individuazione non avviene.