Open Arms: l’ultima puntata dell’eterno conflitto tra politica e giurisdizione (Vincenzo Giglio)

Il procedimento Open Arms sta dimostrando di avere tutte le caratteristiche per innescare l’ennesimo duro conflitto tra magistratura e politica.

Alla sbarra il leader di un partito che fa parte della coalizione premiata dagli elettori alle ultime elezioni politiche e del Governo che ne è espressione, con la carica di Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

Imputazioni contestate allo stesso leader nella qualità di Ministro dell’Interno del primo Governo Conte.

L’assunto, a base dell’imputazioni, di un abuso dei poteri ministeriali e di quelli connessi al ruolo di Autorità nazionale di pubblica sicurezza che avrebbe determinato la violazione di plurime convenzioni internazionali oltre che delle norme interne in materia di soccorso in mare e tutela dei diritti umani, cui sarebbe seguita l’illegittima privazione della libertà in danno di migranti.

Da ultimo ma non ultimo la visione di quel leader, del partito che guida e della maggioranza politica al potere riguardo alla questione migratoria.

Prendiamo adesso in rassegna i primi ma già significativi frammenti del conflitto, manifestatisi dopo la richiesta di condanna.

Le proposizioni accusatorie della Procura di Palermo

Nella memoria conclusiva depositata dalla Procura della Repubblica di Palermo, si legge quanto segue:

in punto di essenza del processo

La questione principale, oggetto del processo celebrato innanzi a codesto Tribunale, si è dunque risolta nella sussistenza, o meno, dell’obbligo del Ministro dell’Interno italiano di procedere all’indicazione del posto sicuro per consentire lo sbarco, sul territorio nazionale, delle 147 persone salvate in acque internazionali.

La risposta a tale interrogativo, di per sé indubbia in ossequio alle leggi del mare secondo cui “bisogna dare terra ai naufraghi”, ha impegnato il dibattimento nella ricerca capillare di qualsiasi elemento idoneo ad evidenziare la eventuale non configurabilità di quell’obbligo o il suo venir meno o, più semplicemente, la possibilità di un suo adempimento postergato. Analisi questa che, di converso, ha dovuto considerare l’eventuale corrispondente insorgenza del diritto delle 147 parti offese a vedere immediatamente garantito, da parte dello Stato italiano ove erano sopraggiunte, il bene giuridico della loro libertà personale che la Repubblica tutela nell’art. 13 della sua Carta costituzionale […]

Ed ancora:

Occorre, preliminarmente, inquadrare l’alveo normativo delle condotte per cui si procede, e cioè la legislazione – frutto di una molteplicità di fonti, di diritto nazionale e sovranazionale – che disciplina il trattamento del soccorso delle vite in mare e impone precisi obblighi agli Stati al fine di garantire e salvaguardare, sempre e comunque, la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, particolarmente coinvolti durante le traversate in mare considerate da sempre situazioni di potenziale pericolo.

Tale disamina risulta vieppiù imprescindibile anche per fugare alcuni equivoci di fondo, in cui vi è il rischio di incorrere, laddove ai medesimi fatti si desse una diversa sottolineatura normativa – del resto più volte richiamata dalla difesa e dagli atti ministeriali emanati durante la vicenda che ci occupa – come, appunto, quella relativa al contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di esseri umani, sì da traghettare impropriamente l’odierna fattispecie in contesti alieni ma egualmente inidonei, come si preciserà più avanti, a interferire sugli obblighi gravanti sugli Stati in tema di soccorso in mare e sulle consequenziali responsabilità derivanti a carico di coloro che omettono di conformarvisi”.

…in punto di natura politico-istituzionale degli atti compiuti

“per una certa giurisprudenza, contraria all’orientamento consolidato sull’irrilevanza del fine nel delitto di sequestro di persona, “deve escludersi la configurabilità del suddetto reato allorché la privazione della libertà costituisca il risultato di una condotta che, sebbene oggettivamente illegittima, sia contrassegnata soggettivamente dalla finalità di realizzare l’esercizio di un potere del quale l’agente sia legittimamente investito e non si caratterizzi come comportamento privo di ogni legame con l’attività istituzionale” (Cass. Pen, Sez. VI, sentenza n. 1808/2003).

Si tratta di una decisione, di per sé poco condivisibile, ma che va, comunque, interpretata con la massima prudenza potendosi altrimenti risolvere nel noto schema del “fine che giustifica i mezzi” che, inteso nel senso comune del suo significato, non è tollerato dal nostro ordinamento. Deve trattarsi, dunque, secondo tale giurisprudenza, di un soggetto intimamente convinto di esercitare un potere riconosciutogli dalla legge durante l’esercizio della sua funzione.

Prima di addentraci, però, sulle possibili finalità istituzionali perseguite dall’imputato, deve subito evidenziarsi che, a ben guardare, la statuizione della sentenza in esame non può comunque trovare applicazione nella nostra fattispecie, e ciò indipendentemente dall’eventuale rilevanza pubblica del disegno politico sotteso alle omissioni e azioni contestate.

Infatti, nel caso de quo, al Ministro dell’Interno competeva, semplicemente, nell’ambito di un procedimento amministrativo, la definizione di un evento di soccorso con l’indicazione del posto sicuro; o meglio, sul Ministro dell’Interno gravava il preciso obbligo di indicarlo data la presenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto che davano indubbiamente luogo all’insorgenza del suo facere.

Allora, l’imputato, nel rifiutarsi di fare sbarcare 147 migranti, non poteva minimamente ritenere di essere stato legittimamente investito, per l’esercizio della sua attività istituzionale, di un potere di diniego tout court, perché l’ordinamento non glielo aveva conferito e men che meno le autorità di Governo avrebbero potuto autorizzarlo in tal senso in vista del raggiungimento di un comune obiettivo.

Ed infatti, nel caso concreto analizzato dalla sentenza citata, si discuteva dell’attività di appartenenti alle forze dell’ordine che avevano ritenuto di essere stati investiti del potere restrittivo nei confronti di alcuni manifestanti; potere, questo, effettivamente previsto e concesso loro dall’ordinamento seppure non esercitabile in quella specifica situazione.

Nella vicenda che ci occupa, dunque, l’imputato non poteva mai sentirsi legittimato, nel nome del perseguimento di finalità di elevato valore morale e sociale, ad esercitare poteri alieni che esulavano dalla sfera delle sue competenze e, al contrario, che erano in netto contrasto con i doveri propri della sua funzione amministrativa.

Un’altra riflessione, sul dictum della citata sentenza, porta invece ad interrogarci (al di là della già tranciante inesistenza di un potere di diniego in presenza dei presupposti che generavano l’obbligo) sull’esistenza della finalità istituzionale che, del tutto astrattamente, farebbe venir meno il reato per carenza dell’elemento soggettivo, nonostante una condotta oggettivamente illegittima.

Nella linea difensiva assunta dall’imputato nel corso delle sue dichiarazioni spontanee, il Ministro ha collocato la sua azione nell’ambito della realizzazione del programma della maggioranza di Governo che aveva delineato “una politica chiara e condivisa sulla gestione dei fenomeni migratori che prevedeva il coinvolgimento delle istituzioni europee” e che “tendeva a contrastare il traffico di esseri umani”; programma che aveva comportato, sempre, l’assunzione di scelte collegiali dell’intero Governo, fino a quando, delineatasi una frattura governativa, i suoi, ormai ex, alleati, contrariamente alle posizioni assunte in circostanze precedenti come nel caso della motonave Diciotti, improvvisamente rinnegarono le azioni del Ministro dell’Interno.

Pertanto, ha affermato, che: “Ritengo di avere fatto un servizio utile al Paese” e, comunque, “meno partenze, meno morti .. meno soldi per i trafficanti”.

La posizione dell’imputato merita però due importanti precisazioni.

a) È certamente un fatto notorio, ma pienamente emerso anche nel corso del dibattimento, che il Governo “Conte1” – nato dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018, formato dalla coalizione tra il Movimento 5 Stelle e la Lega fondata su un “contratto di governo” – aveva effettivamente tra i propri obiettivi politici quelli della lotta alla immigrazione irregolare e, sempre su tale tema, quelli della distribuzione, in ambito europeo, dei migranti giunti sul territorio italiano.

Tuttavia, anche i più alti obiettivi, seppure governativi, devono essere perseguiti attraverso le leggi vigenti o, se si vuole, attraverso le norme all’uopo promulgate, ma mai con strumenti illeciti.

Ferma restando la personale responsabilità del singolo Ministro per gli atti posti in essere nell’esercizio delle sue funzioni, una possibile piena condivisione da parte del Governo dei disegni dell’imputato sul tema della immigrazione clandestina, in ogni caso, mai avrebbe potuto legittimamente autorizzarlo a violare le leggi del mare il cui contenuto sovranazionale impegnava fermamente lo Stato italiano, come sottolineato dal Presidente della Repubblica in occasione dei due decreti sicurezza.

A conferma di ciò, ad esempio, il Ministro TRENTA, pur componente di quello stesso Governo, non ha esitato a evidenziare, in dibattimento, che “c’è un limite alla politica”:

C’è un limite nella politica che è sempre dettato dall’azione umana, dalla sensibilità rispetto a quello che si fa. …. le battaglie politiche che noi compiamo non devono ricadere mai sugli ultimi, … per cui una battaglia giusta nei confronti del controllo dell’immigrazione clandestina, deve essere fatta rispettando sempre i diritti umani e concedendo alle persone che sono in quel momento in fragilità, la possibilità di essere tutelate, difese e protette”.

Del resto, che la linea del Governo fosse, ovviamente, quella di perseguire gli obiettivi comuni soltanto nel rispetto della legge, emerge plasticamente dal fatto che, quando il provvedimento di sospensione del TAR pose fine al sogno dei porti chiusi e quando, in contemporanea, divenne pubblica la questione dei minori non accompagnati ristretti sulla nave contra ius, sia i due Ministri controfirmatari che lo stesso Presidente del Consiglio, in ossequio, i primi al provvedimento dell’autorità giudiziaria amministrativa, e il secondo alla legge Zampa, non poterono fare altro che frapporsi (i primi non sottoscrivendo la bozza del nuovo decreto interdittivo già emanato dall’imputato, il secondo con la corrispondenza prima riportata) alla prosecuzione della linea dura del Ministro SALVINI che ormai si era frantumata, peraltro coram populo, contro lo scoglio rappresentato dall’ordinamento giuridico.

Poco importa, dunque, che il cambiamento di posizione degli alleati possa avere sullo sfondo la crisi politica in atto, posto che esso, a quel punto, era assolutamente doveroso rispetto alle norme di diritto.

L’imputato, invece, nel condurre la propria politica dei porti chiusi aveva adottato una posizione di estrema intransigenza che lo portava, non solo ad affermazioni drastiche sui social incompatibili rispetto ai suoi doveri amministrativi di rilasciare i vari POS (“Continuo e continuerò a negare lo sbarco a chi pretende di portare dei clandestini sempre e solo in Italia”; “Finché sarò ministro non autorizzerò mezzo sbarco”), ma a ritenere di potere stravolgere le regole.

Tanto, in sostanza, ha affermato già il Tribunale dei Ministri secondo cui l’imputato, a fronte della normativa “cogente a tutela dei diritti personali dei migranti soccorsi, … indiscutibilmente nota al Ministro dell’Interno che, pur richiamandola nei propri atti e provvedimenti, ha esplicitamente inteso considerarla in posizione secondaria rispetto alla potestà di operare un controllo delle frontiere effettivo, utilizzando tale forzatura per indurre le autorità dell’Unione Europea a cooperare più efficacemente alla redistribuzione dei migranti in tutti i Paesi dell’Unione”.

E, del resto, a sostegno dell’esattezza della impostazione del Tribunale, va evidenziato che non si può ragionevolmente affermare di volere “contrastare il traffico di esseri umani” e di volere il “salvataggio delle vite” e poi rifiutarsi di rilasciare il POS a una nave in acque territoriali, essendo evidente che, in tal modo, si ottiene l’esatto contrario rispetto a quanto perseguito, e cioè il mancato arresto di eventuali trafficanti a bordo e il rischio della vita degli altri migranti che restano in balia del mare.

b) Deve ora aggiungersi che la finalità realmente perseguita dall’imputato, quantomeno dalla sospensione del decreto interdittivo, non era più quella della condivisa “gestione dei fenomeni migratori che prevedeva il coinvolgimento delle istituzioni europee” e che “tendeva a contrastare il traffico di esseri umani”.

Innanzitutto, infatti, la condivisione era venuta meno, non tanto per la crisi di governo, ma perché, come detto, sia il Presidente CONTE che gli altri due Ministri interessati non potevano avallare condotte oltranziste contrarie al diritto. Inoltre, era venuto meno, per effetto della pronuncia del TAR, lo strumento interdittivo che potesse ancora consentirgli di mantenere la Open Arms al di fuori dalle acque nazionali. Ed era anche venuta meno, soprattutto, la necessità di coltivare la pressione verso gli Stati europei essendo già stato raggiunto l’obiettivo della redistribuzione.

La prosecuzione di quella linea intransigente, oltre che illecita, che portò l’imputato a portare alle estreme conseguenze il suo operato, tanto che i migranti sbarcarono soltanto per l’intervento della Procura di Agrigento, allora non può che affondare le sue motivazioni in fattori diversi rispetto agi impegni assunti con il “contratto di governo”.

Tali ragioni, oltre che intuibili, le ha evidenziate l’istruttoria dibattimentale.

Sul punto si richiamano, in primo luogo, le dichiarazioni del Presidente CONTE, che ha affermato che: “il clima anche che diventava un po’ incandescente rispetto a una probabile competizione elettorale, e a sviluppi politici futuri, si voleva rappresentare il Presidente del Consiglio come quello che era debole diciamo nella gestione del fenomeno migratorio, mentre il Ministro dell’Interno era quello diciamo che invece aveva una posizione di rigore. Questo era un po’ il clima politico del momento”. …. “In quel momento, in un contesto politico particolarmente acceso, con un’opinione pubblica particolarmente attenta, sensibile al tema degli immigrati, il fatto di dire il Presidente ha una posizione lasca, una posizione debole eccetera, io invece ho una posizione rigida, per lui diventava motivo di vanto, per me diventava motivo di utilizzo strumentale”.

Ma già all’epoca dei fatti, il Presidente CONTE aveva pubblicamente evidenziato, con la lettera aperta del 15 agosto, le ragioni elettorali che spingevano il Ministro dell’Interno a proseguire nei suoi eccessi, in solitudine e senza ragione alcuna, anzi contrariamente agli obblighi di legge:

Comprendo la tua fedele e ossessiva concentrazione nell’affrontare il tema dell’immigrazione riducendolo alla formula “porti chiusi”. Sei un leader politico e sei legittimamente proteso a incrementare costantemente i tuoi consensi. Ma parlare come Ministro dell’Interno e alterare una chiara posizione del tuo Presidente del Consiglio, scritta nero su bianco, è questione diversa.”

Dichiarazioni di analoga portata sono state rese anche dal Ministro DI MAIO:

PARTE CIVILE – E quindi non concedere il POS o ritardarlo era uno strumento di campagna elettorale, di acquisizione del consenso?

TESTIMONE DI MAIO L. – Diciamo su questo non credo che ci sia un problema a dirlo pubblicamente, sì, credo che tutto quello che veniva fatto era sicuramente, aveva un fine, che era quello del consenso.

Lo stesso dicasi per il Ministro TONINELLI:

“non esisteva più il Governo, esisteva una persona che andava in giro e parlava con parole pesanti per arrivare alla pancia delle persone della parte migratoria (..) Intendo dire che l’allora Ministro Salvini oramai agiva in totale autonomia, era in campagna elettorale, non vennero più fatti Consigli dei Ministri in quel periodo, era l’agosto e il Governo finì di lì a poco, (…) Va beh, io gliela spiego semplicemente con una dichiarazione che ricordo essere stata fatta dall’allora Ministro Salvini, in un evento pubblico su un palco, dove disse: “Con i migranti, per i migranti regolari la pacchia è finita”, che cosa le devo spiegare di più di questo? Il 30 e rotti per 100 preso dalla Lega, pochi mesi prima, era ovviamente il nesso diretto con quello che stava accadendo (…) siccome si sapeva che si sarebbe di lì a poche ore/giorni depositata una mozione di sfiducia, si stava cercando di monetizzare, diciamo così, al massimo il consenso, stressando un argomento, molto dibattuto in quel periodo.

Anche il testimone De FALCO ha fatto riferimento alla campagna elettorale in atto del Ministro SALVINI a cui la vicenda della Open Arms poteva fornire un valido appoggio: “La Elisabetta Trenta, il Ministro della Difesa, pur se tra alcune diciamo difficoltà di carattere politico, perché mi disse che.., mi diceva lei.., lei sosteneva che questa posizione dell’allora Ministro degli Interni Salvini, avrebbe contribuito a esaltarne la figura, a raccogliere consensi, e quindi avrebbe messo ulteriormente in difficoltà il Movimento 5 Stelle. Pur con queste difficoltà, mi assicurò che non avrebbe firmato un ulteriore decreto di interdizione”.

Si tratta ovviamente delle interpretazioni offerte dai suddetti, ma qualificati, testi, che tuttavia offrono una lettura coerente di quelle condotte ormai esulanti dal disegno comune e condiviso, e così estreme ed ultronee rispetto alle originarie finalità di governo, da risolversi molto verosimilmente in una auto-promozione rispetto la stessa fermezza ideologica non aveva palesato.

Un sorta di conferma proviene dallo stesso imputato il quale, come prima accennato, lo stesso giorno dello sbarco dei migranti ad opera della Procura di Agrigento, alle ore 18:28 del 20 agosto 2019, si assentava dalla seduta del Senato per registrare un video postato in diretta sul suo profilo Facebook (e acquisito all’udienza del 14 giugno 2024) per proclamare come avrebbe “testardamente” continuato a difendere i confini, la sicurezza e la dignità del Paese; per evidenziare, soprattutto, la sua coerente posizione contro i clandestini a differenza di altri politici che avevano abbondonato tale linea; e per chiedere, infine, il sostegno degli elettori:

“Buon pomeriggio, buon pomeriggio, amiche, amici, 18:28 di un martedì sicuramente non noioso, mi sono assentato per qualche minuto al Senato per tornare urgentemente qua in ufficio al Ministero dell’Interno perché ovviamente non mancano le emergenze che quotidianamente, silenziosamente, umilmente, orgogliosamente affrontiamo! La novità degli ultimi minuti è che probabilmente la Procura di Agrigento vuole sequestrare la ONG Open Arms con il risultato conseguente di imporre lo sbarco degli immigrati rimasti a bordo …ricordo a chi non avesse seguito la vicenda, nessun allarme igienico sanitario a bordo, finti malati, finti minorenni, però qualcuno evidentemente magari si sta già portando avanti nel nome del Governo dell’inciucio che vuol riaprire i porti, ebbene, finché campo, non è mio diritto, ma è mio dovere difendere i confini, l’onore, la dignità, la sovranità del mio Paese, e quindi, sono corso dal Senato al Ministero per gli ultimi aggiornamenti (..) Adesso il Ministro dell’interno francese ha detto “fateli sbarcare in Italia”, dall’Unione Europea arrivano appelli, fateli sbarcare in Italia! Presidente del consiglio Conte, ahimè, anche lui negli ultimi giorni ha scritto e riscritto e riscritto obiettivo Italia, alcuni colleghi ministri che fino a settimana scorsa firmavano con me i Divieti nell’ingresso nelle acque territoriali, evidentemente hanno cambiato improvvisamente posizione, non hanno più firmato con me il divieto di ingresso nelle acque territoriali, sostanzialmente dicendo “sbarcare in Italia!” … eh…no!! Se qualcuno sta preparando un futuro inciucio, un futuro governo a cui evidentemente qualcuno stava lavorando da mesi, che si sposta a sinistra, che vuole riaprire i porti, magari che vuol rimettere lo Ius Soli sul tavolino …quanto meno abbiamo smascherato questa manovra che forse partiva da lontano e adesso gli italiani sanno! (..) via…fuori Salvini, … …riapriamo i porti, cancelliamo tutto, l’Italia è un enorme campo profughi a disposizione dell’Europa! NO! NO! (…) allora vediamo … la Procura di Agrigento, vi leggo, in diretta quello che sta arrivando, sta per emettere un provvedimento di sequestro della nave Open Arms, con ordine di sbarco, delle persone, ordine di sbarco delle persone! E quindi che una Procura che supera l’indicazione che arriva, non tanto dal Ministero, ma dal popolo e dalla legge  ... (..) Anche nel momento in cui il governo spagnolo ha detto venite in Spagna, questi signori hanno detto non ci spostiamo!! Vogliamo scendere in Italia, è chiaramente una provocazione!! E? chiaramente un attentato alla sovranità nazionale, che il Ministro Salvini ha il torto, evidentemente, stando a quanto detto dal Presidente del consiglio oggi di bloccare con ogni sua energia anche esponendosi a rischi personale, anche esponendosi a rischio personale!! Sì, perché, quando ci si mette la faccia e poi si espone personalmente lo faccio volentieri!! (..) Chiudo con una parola che più spesso bisognerebbe usare nella politica, ma nella vita in generale, Grazie! Grazie! Vi ringrazio, io conto su di voi (..)”.

Ebbene, le reali finalità dell’imputato non possono qualificarsi quali finalità istituzionali ai sensi della sentenza in commento e, pertanto, anche da questo punto di vista, non possono consentire la mancata configurazione dell’elemento soggettivo del reato”.

Due proposizioni spiccano tra tutte:

  • la Procura esclude che la condotta dell’imputato avesse alcunché a che fare con l’esigenza di contrastare fatti di immigrazione illegale e di traffico di esseri umani;
  • esclude del pari che i suoi atti avessero finalità istituzionali.

Le posizioni della politica e della magistratura

A queste argomentazioni accusatorie e alle responsabilità che ne vengono desunte, si sono contrapposti con forza non solo il diretto interessato ma anche esponenti istituzionali di primissimo piano.

Lo ha fatto anzitutto la premier Giorgia Meloni nella sua pagina ufficiale sulla piattaforma LinkedIn con questa nota: “È incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini. Trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall’immigrazione illegale è un precedente gravissimo.

La mia totale solidarietà al Ministro Salvini”.

Lo ha fatto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, le cui dichiarazioni sono state riportate dal quotidiano Il Dubbio (a questo link): “Ho fiducia piena nella giustizia, ma penso che spesso la pubblica accusa, in processi come questo, fa prevalere la tesi che vuole affidare al pm il compito di interpretazione estensiva delle norme. La giustizia secondo loro dovrebbe interpretare le norme e correggere. Ma non tocca alla magistratura correggere le norme, anche quando fossero sbagliate: può solo applicare la legge”.

Lo ha fatto il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Salvini ha fatto il suo dovere di ministro dell’Interno per difendere la legalità. Chiedere 6 anni di carcere per questo motivo appare una scelta irragionevole e per giunta senza alcun fondamento giuridico” (a questo link per la notizia).

Lo ha fatto perfino il magnate Elon Musk che sempre più spesso esprime opinioni politiche e interviene nel dibattito del nostro Paese.

Note di chiusura

Dovunque la magistratura abbia un ruolo formale e sostanziale di controllo e un grado di autonomia che le consenta di esercitarlo pienamente, il conflitto con la politica è inevitabile.

Si potrebbero dire molte cose al riguardo ma si preferisce dare la parola a due autorevoli esponenti del pensiero giuridico.

In primo luogo, a Giovanni Fiandaca e al suo scritto Uso alternativo del diritto, principio di legalità e poteri della giurisdizione nell’ambito della giustizia penale, pubblicato in dis-Crimen il 5 settembre 2024 (consultabile a questo link).

E poi a Nello Rossi, già magistrato e oggi direttore di Questione Giustizia, ed al suo scritto Dalla giurisprudenza alternativa alle problematiche di oggi, pubblicato in Questione Giustizia il 14 aprile 2023, (consultabile a questo linkhttps://www.questionegiustizia.it/articolo/dalla-giurisprudenza-alternativa-alle-problematiche-dell-oggi).

Vi si troveranno le tracce di vecchi e nuovi conflitti e delle vecchie e nuove battaglie combattute per avere la meglio sull’avversario.

Alcune giuste, alcune un po’ meno, altre decisamente sbagliate.

2 commenti

  1. Dispiace, ma la configurazione del delitto di sequestro di persona appare di per sé una amplificazione studiata a tavolino.

    Inoltre, il discrimine fra atto politico insindacabile ed atto illecito penale tout court è assai opinabile.

    Infine, se vi è incompatibilità fra normativa nazionale e principi di diritto internazionale, mi sembra assai arduo affermare l’esistenza dell’elemento soggettivo.

    In ogni modo, complimenti per la Vostra opera sia di aggiornamento e sia di divulgazione.

    Con i migliori saluti.

    Avv. Antonio de Grazia

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    1. Grazie dell’apprezzamento. Riguardo alle questioni giuridiche che hanno attirato la Sua attenzione, le soluzioni proposte dall’accusa pubblica sembrano in effetti esposte a varie obiezioni ma hanno comunque una dignità concettuale che, a mio parere, ne legittima la sperimentazione. Si vedrà. Cordiali saluti anche a Lei.

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