La Cassazione sezione 3 con la sentenza 31114/2024 ha ricordato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente la sua idoneità ad offendere, imbrattare o molestare persone, né tale attitudine dev’essere necessariamente accertata mediante perizia, posto che il giudice, secondo le regole generali, può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, sempreché le stesse non si risolvano nell’espressione di valutazioni soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a veicolare quanto oggettivamente percepito dal propalante.
Fattispecie in tema di emissioni odorigene pregiudizievoli derivanti dalla gestione di un impianto di biogas correlato a residui fecali e a sversamenti di digestato (Conf.: n. 5215 del 1995, Rv 201195-01).
La fattispecie di cui all’art. 674 cod. pen., infatti, non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ricomprendendosi nella stessa anche la alterazione superficiale del bene, atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell’ambiente e conseguentemente della salute umana. (Sez. 3, n. 46846 del 10/11/2005, Toscano, Rv. 232652).
Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta di “molestia alle persone” abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente l’idoneità ad offendere, imbrattare o molestare le persone; né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire quanto oggettivamente percepito.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto integrare il reato di cui all’art. 674 cod. pen. l’aver irrorato una sostanza chimica insetticida su una rete posta fra proprietà confinanti in corrispondenza del punto in cui era in corso la cottura di cibi da parte dei vicini) (Sez. 3 n. 33817 del 06/10/2020, Rv. 280797).
