Il mercenario in Ucraina e la configurabilità del reato dell’art. 3 legge 210/1995 (Repressione dell’attività dei mercenari in contesto bellico) sono arrivati in cassazione.
Si segnala la sentenza della cassazione sezione 1 numero 24753/2024 che ha delineato la figura del mercenario e le sue caratteristiche per la configurabilità del reato di repressione dell’attività dei mercenari in contesto bellico, nello specifico guerra in Ucraina.
La Suprema Corte ha stabilito che ai fini dell’integrazione del delitto previsto dall’art. 3, comma 1, legge 12 maggio 1995, n. 210 è richiesto che il mercenario tenga la condotta incriminata “avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa“, sicché la controprestazione può essere di qualsiasi entità, e può rivestire anche carattere non patrimoniale, non dovendo necessariamente venire in rilievo – come, invece, prescritto dalla Convenzione internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione dei mercenari adottata a New York il 4 dicembre 1989 – “una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o pagata a combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze armate”.
Fatto
la Corte di appello di Genova confermava la decisione dibattimentale di primo grado, che aveva dichiarato V.V., colpevole del reato di cui all’art. 3, comma 1, della legge 12 maggio 1995, n. 210 (recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989»), per avere combattuto, dietro corrispettivo, tra il settembre 2014 e il luglio 2016, nel conflitto armato sviluppatosi nel Donbass (Ucraina orientale) tra l’esercito ucraino e le milizie filorusse, a fianco di queste ultime, senza essere cittadino di alcuna delle Parti del conflitto, né stabilmente residente in quel territorio e senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto.
Osservava la Corte di appello che l’avvenuta partecipazione dell’imputato al conflitto in discorso, con inserimento organico nella formazione armata Rusich, non era contestata, mentre la natura mercenaria di tale partecipazione risaltava dalla telefonata, intercettata, con la quale V. riferiva alla madre di «vivere con lo stipendio del comandante».
Decisione
La legge 12 maggio 1995, n. 210, ratifica e dà esecuzione alla Convenzione internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari, adottata a New York, il 4 dicembre 1989, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite al termine di un annoso negoziato svoltosi in seno alla sua Commissione giuridica, cui l’Italia aveva da subito offerto un attivo e sostanziale contributo.
L’attenzione rivolta dall’ONU alla materia nasceva dall’estendersi del negativo fenomeno (in particolare nei Paesi del c.d. Terzo Mondo), destinato storicamente ad alimentare conflitti armati in violazione dei principi del diritto internazionale, quali l’uguaglianza sovrana, l’indipendenza politica e l’integrità territoriale degli Stati, nonché l’autodeterminazione dei popoli.
Di qui l’avvertita necessità di una regolamentazione imperativa, capace di disciplinare l’esercizio illecito del mercenariato e di delineare le fattispecie connesse, posto che l’unico strumento internazionale di riferimento, sino a quel momento esistente, era costituito dal Primo protocollo, datato 8 giugno 1977, aggiuntivo alle Convenzioni umanitarie di Ginevra del 12 agosto 1949, facente (all’art. 47) solo incidentale menzione della figura del mercenario (per escluderlo dallo statuto protettivo del combattente e del prigioniero di guerra).
La Convenzione ONU definisce il mercenario (art. 1, § 1) come colui che viene reclutato, in loco o all’estero, per combattere in un conflitto armato, dietro la promessa di un vantaggio economico.
Per essere considerato mercenario, l’individuo non deve essere cittadino di uno dei Paesi in conflitto, né deve risiedere in un territorio da quel Paese controllato.
Oltre a tali caratteri, il mercenario non deve fare parte delle forze armate regolari delle Parti belligeranti, né deve esservi stato inviato, in tale veste, da un Paese terzo.
Per vantaggio economico, deve intendersi «una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o pagata a combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze armate» dell’una o dell’altra Parte in conflitto (§ 1, cit., lett. b).
E’ infine, e comunque, considerato mercenario (art. 1, § 2, Conv. cit.) chi sia stato reclutato al solo fine di partecipare ad un atto di violenza, con lo scopo di rovesciare un Governo, di minare l’ordine costituzionale di un Paese o, infine, di porne in pericolo l’integrità territoriale.
La Convenzione ONU impegna gli Stati firmatari a prevedere come reato, nel diritto interno, sia l’arruolamento di mercenari (comprensivo di ogni forma di addestramento, finanziamento ed impiego), sia l’attività propria di questi ultimi, nonché a perseguire in ogni caso gli autori di tali crimini, indipendentemente dal luogo di commissione del fatto e salvo estradizione.
La legge n. 210 del 1995, nell’ottica della completa attuazione dello strumento di diritto internazionale, conia nuove fattispecie penali, corrispondenti ai modelli di incriminazione in esso previsti.
Il suo art. 3 punisce, specificamente, l’attività del mercenario prevedendo ipotesi di reato in linea con le fattispecie definite in sede ONU.
Il comma 1 dell’art. 3, di immediato interesse in questo giudizio, sanziona così la condotta del mercenario che combatte in un conflitto armato, tenendo conto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi descritti nell’art. 1, § 1, della Convenzione, con la sola eccezione di quello relativo alla «remunerazione nettamente superiore» a quella dei combattenti regolari (requisito che parimenti è presente nell’art. 47, § 2, lett. c, del Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra).
Tale requisito, come è scritto nella relazione accompagnatoria al d.d.l. A.C. 1017 (XII legislatura), poi tradottosi nella legge n. 210 cit., «[…] non è apparso, invero, elemento essenziale e caratterizzante della figura del mercenario.
Sul punto, quindi, la norma interna viene ad essere più rigorosa della Convenzione».
Sicché l’incriminazione scatta, per comando di diritto interno, indipendentemente da ogni istituibile parallelo tra le paghe del soldato ufficiale e di quello di ventura, e a fronte di qualsivoglia «corrispettivo economico o altra utilità», dal mercenario ricevuti o concordati.
L’ampia latitudine della formula normativa, combinata con l’intenzione espressa del legislatore nazionale, non lascia dubbi sul fatto che la controprestazione, idonea ad integrare la fattispecie di reato, possa essere di qualunque entità e possa rivestire carattere patrimoniale o non patrimoniale, dovendosi ricomprendere nel primo campo ogni tipo di vantaggio di carattere monetario, derivante da introiti diretti di somme o da risparmi di spesa, e nel secondo campo ogni diverso tornaconto, materiale o psicologico, pur sempre correlato alle operazioni militari e alle attività (saccheggi, devastazioni, procurate violenze fisiche e morali sulla popolazione, etc.) ad esse connesse.
Dovendo dunque essere ribadito che l’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1995, nell’incriminare l’operato del mercenario e nel disegnarne previamente la figura, non costituisce la trasposizione mera, nel diritto interno, della definizione contenuta nelle Convenzioni di Ginevra e di New York, ma ne accoglie un’accezione più ampia, suscettibile di ricomprendere nel suo ambito ogni prestazione di impegno bellico, in territorio alieno e per interesse venale, nessun dubbio può comunque sussistere sulla perfetta legittimità di tale disposizione nel vigente sistema multilivello delle fonti.
Il legislatore nazionale, in base all’art. 117, primo comma, Cost., non può validamente legiferare in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale (Corte cost., nn. 348 e 349 del 2007, nonché, da ultimo, Sez. 1 civ., n. 4691 del 21/02/2024, Rv. 670468-01), che nella specie non appaiono comunque violati.
Lo scopo della Convenzione di New York è infatti quello di contenere l’estendersi del fenomeno del mercenariato, ritenuto contrario ai valori della pace e agli interessi della comunità internazionale. Tale scopo si è tradotto in un testo elaborato, come già si diceva, in esito ad un complesso ed articolato negoziato, che ha sancito – come emerge ancora dai lavori preparatori del d.d.l. A.C. 1017, cit. – un punto di equilibrio e di mediazione tra le istanze dei Paesi in via di sviluppo e le diffidenze e resistenze forti, almeno inizialmente, soprattutto in settori geopolitici del mondo occidentale.
La delimitazione, in termini più circoscritti, della natura del fenomeno, che la Convenzione opera, si iscrive in una tale ottica di conciliazione delle posizioni, ma deve escludersi che una disciplina nazionale sul punto “più avanzata”, che ne sanzioni in forma più rigorosa le manifestazioni, sia contraria allo spirito del Trattato e ne costituisca un’attuazione non consentita.
La politica criminale è terreno di tradizionale monopolio degli Stati e le relative scelte sono eccepibili, a cospetto dell’ordinamento internazionale, solo se contrastanti con le sue regole generalmente riconosciute o con le pattuizioni che specificamente ne vincolino e limitino l’operato, non rinvenibili, le une e le altre, queste ultime con specifico riferimento alla convenzione ONU, nella materia che ci occupa.
A maggior ragione non integrano pattuizioni di tal genere, in parte qua, le Convenzioni di Ginevra, integrate dai successivi protocolli, se non altro perché – come anche rimarcato dalla sentenza impugnata – esse sono primariamente dirette alla definizione di uno statuto di protezione delle vittime dei conflitti (in tale speciale prospettiva finalistica esse prendono in considerazione la figura del mercenario), rimanendo loro estranea la disciplina penale delle condotte in vario modo connesse all’impiego in guerra di truppe assoldate.
E’ il caso di aggiungere, in funzione della definizione della presente impugnazione, che sia la normativa internazionale che quella interna, sul punto totalmente collimanti, puniscono – alle condizioni ulteriori previste – il mercenario «arruolato», che ha stipulato un formale contratto ed è stato inquadrato in una stabile struttura di tipo militare, esattamente alla pari del mercenario semplicemente «reclutato», ossia di fatto reperito e anche informalmente ingaggiato in vista del compimento di operazioni militari remunerate.
Tale principio appartiene all’elaborazione ormai consolidata della Suprema Corte (Sez. 1, n. 13597 del 05/03/2009, Rv. 243149-01; Sez. 6, n. 36776 del 01/07/2003, Rv. 226050-01).
