Condizioni per la seconda concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza 22591/2024 ha ricordato che in tema di cause di estinzione della pena, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concesso una seconda volta nel solo caso in cui il reato per cui si procede risulti commesso antecedentemente alla condanna rispetto alla quale esso è già stato riconosciuto (conf.: n. 2653 del 1986, Rv. 172328-01 e n. 2546 del 1985, Rv. 168351-01).

La Suprema Corte evidenzia che il giudice del rinvio rileva che l’imputato non può godere della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, avendo riportato una condanna irrevocabile (ancorché a pena pecuniaria) in data antecedente alla commissione dei reati oggetto del presente processo ed essendo questa circostanza di per sé ostativa alla concessione dell’invocato beneficio.

È vero che i requisiti richiesti per la concedibilità della non menzione della condanna nel certificato del casellario garantiscono, attualmente, all’istituto un più ampio ambito di operatività, rispetto alle originarie previsioni codicistiche, in seguito a taluni interventi della Corte costituzionale che ha introdotto una limitata reiterabilità del beneficio della non menzione.

I giudici delle leggi hanno infatti dichiarato l’art. 175 co. 1 c.p. costituzionalmente illegittimo nella parte in cui escludeva che potessero concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superassero i limiti di ammissibilità del beneficio. (C. Cost. 17.7.1975, n. 225; C. Cost. 7.6.1984, n. 155).

Sulla scorta delle succitate declaratorie di incostituzionalità può concedersi la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale anche a chi abbia fruito del beneficio in relazione a precedenti condanne (e sempre che ricorrano gli altri presupposti per l’applicabilità dell’istituto), ma non in favore di chi abbia subito in precedenza una o più condanne per le quali non abbia ottenuto il beneficio stesso.

Anche a seguito delle sentenze n. 225 del 1975 e n. 155 del 1984 della Corte costituzionale, per poter nuovamente godere del beneficio della non menzione è, però, necessario che i reati, per cui si procede, siano anteriori alla condanna in relazione alla quale fu già concesso il beneficio.

Quando, invece, sussista un precedente penale, di qualsiasi natura e vengono poi commessi ulteriori reati, successivamente alla prima condanna, il beneficio stesso non può mai essere concesso (Sez. 7 n. 50588 del 23/10/2018.; conf. Sez. 5, n. 2546 del 09/01/1985, Rv. 168351 – 01; Sez. 5, n. 2653 del 14/11/1985, dep. 1986, Rv. 172328 – 01: Sez. 6, Ord. n. 238 del 20/01/1978, Rv. 138068 – 01).

Il principio è stato ribadito anche da Sez. U, n. 31 dei 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218527 – 01 con riguardo all’ipotesi in cui il precedente penale sia costituito da una sentenza pronunciata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

Tutto ciò premesso deve rilevarsi che la sentenza impugnata dà atto che l’imputato risulta gravato da un precedente definitivo per un reato commesso anteriormente a quello di cui al precedente processo, per ii quale non era stata con cessa la non menzione, ovvero — come risulta dal certificato penale in atti del 22/02/2019 — la condanna del 6/12/2004 del Tribunale di Avellino divenuta irrevocabile il 27/10/2005 per il reato di cui all’art. 512 comma 2 d.lgs. 5/2/1997 n. 22, commesso in Solofra il 20/5/2002.

Si tratta, dunque, di fatti la cui condanna era divenuta cosa giudicata in epoca ben precedente a quelli accertati in Avellino il 26/10/2017 ed aventi ad oggetto gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015 di cui al precedente processo e che ostavano, quindi, alla concessione del beneficio della non menzione, legittimamente negato dalla Corte partenopea.