Furto in abitazione e il “danno morale” che preclude il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 28110/2024 ha ricordato che in tema di furto in abitazione, ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l’intrusione subita nella propria dimora.

La Suprema Corte ha sottolineato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, 2021, Rv. 280615 – 01).

Le censure difensive, eludono il confronto con le pertinenti ragioni con cui la corte di merito ha negato l’applicazione dell’invocata circostanza attenuante, si è riferita non soltanto al valore -pur se modesto- della cosa sottratta, ma al complessivo pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, considerando i danni ulteriori, direttamente ricollegabili al reato, subiti dalle vittime in conseguenza della violazione del proprio domicilio (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241 – 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Rv. 262450 – 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Rv. 263434 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 – 01, in tema di ricettazione).

È pertanto del tutto condivisibile il rilievo della Corte distrettuale, che ha posto in luce anche l’aspetto derivante dal patimento subito dalle persone offese per avere visto violato il proprio domicilio domestico; rilievo che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, «è coerente con la ratio dell’incriminazione del reato di furto in abitazione, dotato di uno statuto punitivo peculiare e più severo rispetto al furto di cui all’art. 624 cod. pen., legato alla necessità di una più marcata stigmatizzazione di condotte che, oltre a depredare il patrimonio, violino il domicilio» (Sez. 5, n. 33504 del 18/06/2019, (in cui è stato, non a caso, affermato il seguente principio di diritto: «Nel caso di furto in abitazione, ai fini della valutazione circa l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l’intrusione subita nel proprio domicilio»).