Avvocato perché ha chiesto la trattazione orale? La sua presenza è necessaria? (Riccardo Radi)

Sempre più spesso nelle aule delle corti di appello e alle volte, con modi più eleganti, anche in Cassazione si assiste a questo poco edificante siparietto tra giudici e l’avvocato chiamato a “giustificare” la sua presenza in aula.

Siamo arrivati a dover spiegare perché abbiamo scelto di esporre oralmente le ragioni dei nostri assistiti.

In una recente discussione tra colleghi sull’argomento mi è stato detto che il più delle volte la “presenza è una perdita di tempo”, non è necessaria perché nulla aggiunge a quanto scritto, e ci sono questioni “già chiare per tabulas” dove basta “una memorietta”.

Siamo sicuri che è proprio così? Basta davvero la memorietta o memoriuccia, fate voi?

Oramai abbiamo accettato di essere “ospiti” nelle aule e di conseguenza abbiamo abdicato al ruolo di cani da guardia, confidando nella lettura attenta degli atti da parte dei giudicanti ma chi frequenta le aule non può non sapere che non tutti sono lettori scrupolosi e alle volte devono essere “sensibilizzati” a “compulsare gli atti” come direbbe un mio dotto collega.

Recentemente Terzultima Fermata ha pubblicato “In cassazione la matematica è solo una diceria”, un post su una svista clamorosa in cassazione dove i giudicanti hanno errato nel calcolo dei termini : (In Cassazione la matematica è solo una diceria (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA   ) appunto una questione “per tabulas” e guarda caso il ricorso era a trattazione scritta e la collega aveva confidato nella lettura della sua memoria che evidenziava la tardività del ricorso.

Come mi ha fatto notare il collega Giuseppe Campanelli che mi scrive: “Ho letto l’articolo sull’argomento del conteggio errato dei termini da parte della cassazione sezione 5 e, siccome mi è venuto un prurito, sono andato a fare una verifica. Come pensavo, si è trattato di un ricorso a trattazione scritta. La domanda è … se un difensore fosse andato a rompere i …. oralmente e gli avesse esposto la questione ben avrebbe potuto il relatore evitare di fare questo errore.

Premesso che l’error in procedendo, anche clamoroso ma in buona fede è sempre dietro l’angolo, mi frulla in mente il pensiero che la discussione orale dia sempre maggiori garanzie per tutti … potrebbe essere uno spunto di discussione

Lo spunto della riflessione del collega offre la risposta alla domanda iniziale: “Avvocato, perché ha chiesto la trattazione orale?”.

Caro Presidente, per provare ad evitare una svista”.

Un commento

  1. Ma lor Signori sono autoconvinti di essere quasi infallibili e, per esempio, mi è successo recentemente di essere ripreso, durante una trattazione orale, per avere citato un orientamento giurisprudenziale, che – a detta dell’infastidita Presidente – è considerato “ultra noto”, salvo poi vederlo disatteso in sentenza.

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