Secondo Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n.33223/2024, udienza del 20 giugno 2024, il principio base fondamentale che regola la distribuzione dell’onere probatorio allorché si assuma che la disponibilità effettiva di un bene sia di un soggetto diverso dal suo intestatario formale è il seguente: incombe alla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sicché possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al soggetto indagato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca, così come spetta al giudice della cautela esplicare poi le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l’assunto accusatorio (tra le tante: Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, Rv. 231390-01, in motivazione; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Rv. 239269-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Rv. 247722-01).
L’onere probatorio dell’accusa consiste unicamente nel dimostrare, anche e soprattutto attraverso presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti, che quei beni, in realtà, non sono del terzo, ma sono nella disponibilità dell’indagato “a qualsiasi titolo”, per disponibilità dovendosi intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Rv. 255950-01; Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 274852-01; Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, Rv. 282366-01).
Infatti, il legislatore, ben conscio del conflitto fra la pretesa ablatoria dello Stato e il diritto del terzo che rivendica la proprietà dei beni ricevuti dell’indagato/imputato, negando, quindi, la simulazione sostenuta dal PM, in un accorto sistema di bilanciamento fra i rispettivi interessi, ha stabilito che la prova, che spetta sempre a chi agisce, ben può fondarsi anche su presunzioni che sono le più svariate.
