Giudici meteorologi nel segreto della camera di consiglio.
La Cassazione sezione 1 con la sentenza 24117/2024 ha stabilito che non sono utilizzabili ai fini della deliberazione informazioni tratte in camera di consiglio da un sito internet (nella specie, di meteorologia), in quanto trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l’impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti.
Fatto
In un processo per omicidio in Corte d’assise d’appello, il collegio acquisisce in camera di consiglio informazioni tratte da un sito internet.
Ricorre il PG e denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento all’art. 526 cod. proc. pen. e al principio del contraddittorio, con riguardo all’utilizzazione di informazioni tratte in camera di consiglio da un non meglio specificato sito climatologico relativo ai dati meteo storici del Comune di …. , e il vizio della motivazione con riguardo alla affermata piovosità delle giornate del 10 e del 2 ottobre 2016, tramite i quali, senza redigere una motivazione rafforzata e travisando la prova anche per omissione, il giudice di secondo grado è immotivatamente giunto all’assoluzione dell’imputato.
Decisione
La sentenza impugnata ha effettivamente utilizzato materiale proveniente da internet (previsioni meteorologiche) che non risulta acquisito agli atti, in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Si è, infatti, chiarito che “Non sono utilizzabili ai fini della deliberazione informazioni tratte in camera di consiglio dal sito internet google maps, in quanto trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l’impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti” (Sez. 1, n. 36315 del 20/05/2016, Palumbo, Rv. 268262).
Tale principio va convintamente riaffermato, essendo stato ribadito anche nel campo delle valutazioni scientifiche di risultante tecniche: Sez. 1, n. 19822 del 23/03/2021, Faina, Rv. 281223, ha chiarito che “Il giudice, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, non può prescindere dall’apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, competenze scientifiche e tecniche, perché l’impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell’iter di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso”.
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «Non sono utilizzabili ai fini della deliberazione informazioni tratte in camera di consiglio da siti internet di meteorologia o climatologia, in quanto trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l’impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti».
Si tratta, quindi, di documentazione illegittimamente impiegata per la decisione cui, oltre tutto, è stata attribuita valenza decisiva per scardinare il ragionamento del primo giudice, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: «in tema di prova, le c.d. “fonti aperte”, reperibili anche tramite la rete Internet”, possono costituire solo un parametro con cui valutare l’impiego di massime di esperienza o profili attinenti a fatti notori non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l’imputazione» (Sez. 4, n. 21310 del 26/04/2022, Rv. 283314).
È, del pari, certo che il documento acquisito dalla Corte nel segreto della camera di consiglio non è dotato di alcuna attendibilità perché non è stato rilasciato dalle competenti autorità pubbliche di certificazione delle condizioni climatiche e meteorologiche.
Deve, infatti, essere rimarcato che il giudice può porre a fondamento della propria decisione unicamente materiale probatorio, acquisito in contraddittorio, del quale sia accertata la provenienza e che, quando contiene dati scientifici o elementi tecnici, promani da fonti autorevoli, certificate e comunque sottoposte al necessario vaglio di affidabilità che si ottiene mediante il metodo dialettico processuale del contraddittorio che deve trovare puntuale riscontro nei passaggi logici della motivazione del provvedimento giudiziario.
È, in effetti, indispensabile che il giudice di merito proceda alla verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto, pena il venire meno della correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al dato tecnico o al sapere scientifico utilizzato, che sfocia nella illegittimità della decisione sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, Rv. 276151).
Oltre al denunciato vulnus processuale, sussiste pure un vizio motivazionale, anche sotto il profilo della motivazione rafforzata, circa le effettive condizioni climatiche e meteorologiche della zona per come riferite da numerosi testimoni (vari operatori di polizia giudiziaria) e ritratte nelle fotografie acquisite agli atti.
La Corte di secondo grado, omettendo di valutare la prova già acquisita e valorizzata dal primo giudice, si è limitato a disconoscerla e a tacerne l’esistenza, così stendendo una motivazione basata sul travisamento e inidonea a superare la valutazione compiuta dal primo giudice.
