La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 34212 depositata l’11 settembre 2024 è tornata ad occuparsi degli screenshot e della loro piena utilizzabilità quale prova documentale anche se prodotti direttamente dalle parti.
La Suprema Corte ha ricordato i due precedenti della sezione 6 numero 34089/2023 e sezione 5 sentenza numero 12062/2021 i quali hanno stabilito che è legittima l’acquisizione come documento di messaggi ‘sms’ mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili, spiegando che: «non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo» sul quale sia visibile un testo o un’immagine «non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto» (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019 – dep. 02/03/2020, Rv. 278635)
Sempre in tema di schermate dei messaggi non è dubbia la loro utilizzabilità probatoria alla stregua dell’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758-01; Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635), secondo cui è legittima l’acquisizione come documento di una conversazione via Whatsapp o sms, realizzata dalla persona offesa mediante fotografia istantanea dello schermo – screenshot – di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile, senza che occorra procedere all’acquisizione e alla verifica tecnica del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, tenuto conto – come nel caso in esame – della credibilità della persona offesa e della complessiva attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi.
