Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 33229/2024, udienza del 20 marzo 2024, ha ribadito che il mancato deposito, unitamente alla richiesta di decreto di giudizio immediato, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate, non integra una causa di nullità dello stesso decreto, in quanto non espressamente prevista, ma implica soltanto l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273860 – 01; Sez. 3, n. 36631 del 22/02/2017, Rv. 270732 – 01).
Gli atti di indagine acquisiti prima dell’esercizio dell’azione penale, ma non depositati dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta ex art. 454 cod. proc. pen., sono utilizzabili a condizione che, in caso di ammissione della prova che su di essi si fonda, sia garantito all’imputato il diritto pieno ed effettivo al contraddittorio, mediante la legittimazione all’esercizio postumo di facoltà difensive non tempestivamente esercitate per cause indipendenti dalla sua volontà (Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 283765 – 03). In tema di giudizio immediato, il dovere di mettere a disposizione del giudice per le indagini preliminari l’intero fascicolo processuale non consente al PM selezioni di sorta; ma la tardiva trasmissione della documentazione dell’attività d’indagine non costituisce causa di nullità del decreto di giudizio immediato né si risolve in un evento limitativo o impeditivo dell’esercizio del diritto di difesa dell’imputato.
Sotto il primo profilo si rileva il principio della tassatività della nullità e l’applicabilità al decreto che dispone il giudizio immediato dell’art. 429, commi 1 e 2, e l’assenza di effetti dannosi per l’imputato.
Sotto il secondo profilo che potrebbe far prospettare un’eventuale decadenza dal diritto di richiedere il giudizio abbreviato, l’imputato resta comunque tutelato dalla possibilità di richiedere la restituzione nel termine proprio al fine di instare per il giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 5403 del 15/11/1994, dep. 1995, Rv. 201816 – 01).
