Iscrizione all’albo professionale senza il superamento dell’esame di abilitazione (Riccardo Radi)

Segnaliamo una decisione recentissima della Suprema Corte che riguarda un caso di riconoscimento automatico di titolo senza passare per l’esame di abilitazione con il semplice conseguimento della laurea.

La Cassazione civile sezione 2 con la sentenza numero 24339 depositata il 10 settembre 2024 ha stabilito che deve ritenersi legittima l’iscrizione all’albo professionale senza superare l’esame di Stato per l’architetto che ha conseguito la laurea nella Svizzera italiana.

Nel caso esaminato il titolo professionale conseguito dall’interessato è suscettibile di automatico riconoscimento in forza dell’allegato III dell’accordo bilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall’altra, come ratificato ed eseguito dall’Italia, secondo la modifica operata dalla decisione 2/2011 del Comitato misto Ue/Svizzera: l’automatico riconoscimento consegue all’applicazione diretta dell’articolo 21 della direttiva 2005/36/Ce e del punto 5.7.1 dell’allegato, in forza della legge n. 364 del 15/11/2000 di ratifica e recepimento dell’accordo, così come ulteriormente ribadito dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 206/07.

Norme richiamate nella sentenza D.lgs. 09.11.2007, n. 206, art. 2, L. 15.11.2000, n. 364, art. 1 e direttiva 2005/36/Ce, art. 21.