La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 33352 depositata il 3 settembre 2024 ha ricordato le modalità necessarie per rendere utilizzabili le dichiarazioni raccolte dal difensore ai sensi dell’articolo 391 ter cpp.
La Suprema Corte premette il dettato degli articoli 391 ter e dell’art. 391 bis comma 6 c.p.p. e rappresenta che nel caso di specie il difensore aveva inviato via e-mail una serie di domande accompagnando le stesse dagli avvisi previsti dall’articolo 391 bis terzo comma c.p.p.
La modalità seguita dall’avvocato non è sufficiente ad attestare la effettiva provenienza delle risposte date in assenza del difensore, resa incerta dal mezzo di trasmissione che, in quanto costituito da una e-mail ordinaria e non già da una Pec, ed in assenza di firma digitale, non ne consente di accertare la riferibilità ai dichiaranti.
A ciò si aggiunge la mancata allegazione della relazione scritta prevista dall’articolo 391 ter cpp: non rileva che il difensore abbia in altro modo provveduto agli oneri di informazione contemplati dall’art. 391 bis cpp, posto che la documentazione dell’avvenuta esposizione dei suddetti avvertimenti è esclusivamente costituita, stante la previsione a pena di inutilizzabilità contenuta nel sesto comma della medesima norma, dalla relazione sottoscritta dal difensore o dal suo sostituto, che proprio in ragione della sanzione comminata rispondente ad esigenze di logica formale e di coerenza sistematica, non ammette equipollenti, cassazione sezione 3 numero 17225/2023 e sezione 3, n. 2049 del 02/10/2018, dep. 2019.
In tema di dichiarazioni ed informazioni raccolte dal difensore, l’avvenuta effettuazione degli avvisi che devono a pena di inutilizzabilità essere rivolti al dichiarante va documentata in modo analitico, e non è dunque sufficiente che il difensore, nella relazione predisposta a mente dell’art. 391-ter del codice di rito, dia genericamente atto d’aver rivolto all’interessato gli avvertimenti indicati al terzo comma dell’art. 391-bis cod. proc. pen.
In motivazione la Corte ha rilevato che la verbalizzazione analitica è richiesta per l’attività del P.M. e del giudice, e che non vi sarebbe ragione di differenziare il regime di documentazione degli atti difensivi, posto che la legge assegna loro la stessa rilevanza processuale, Cassazione sezione feriale, numero 34554/2003.
Sempre sul punto Cassazione sezione 2 sentenza numero 51073/2016 che ha stabilito che sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell’art. 391 bis, comma secondo cod. proc. pen., senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante.
Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni verbalizzate con un mero richiamo sommario agli avvisi ex art. 391 bis cod. proc. pen.
Infine, non è possibile, come sostiene la difesa, ritenere le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive nell’ambito dei documenti ai sensi dell’articolo 234 c.p.p.
Sono inutilizzabili le dichiarazioni di persone informate dei fatti acquisite dal difensore senza il rispetto delle forme e garanzie dettate dagli artt. 391-bis e segg. cod. proc. pen. ed introdotte nel procedimento quali allegati ad una memoria difensiva.
In motivazione la Suprema Corte ha precisato che tali dichiarazioni non possono essere considerate documenti, in quanto strettamente funzionali al procedimento e formate nell’ambito dello stesso, Cassazione sezione 6 sentenza numero 12921/2019.
