Con la recentissima sentenza n. 136/2024, pubblicata il 10 settembre 2024 allegata alla fine del post) il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito stabilito che l’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento del dovere di formazione e aggiornamento professionale.
Difatti, l’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo, ovvero attribuendo una inammissibile discrezionalità al singolo iscritto nell’acquisizione dei crediti previsti.
Dalla sentenza sono estraibili altri due principi.
L’obbligo di formazione continua è posto a fondamento della collettività.
L’obbligo formativo ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Consiglio Nazionale Forense.
La generica formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico.
L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.
Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del proposto ricorso riduce la sanzione disciplinare alla censura, in prima battuta era stata applicata la sospensione professionale per mesi 2.
