Equo processo e minori: la Corte di giustizia dell’Unione europea prescrive assistenza concreta ed effettiva e informazioni semplici e comprensibili (Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea

Segnaliamo ai lettori la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito CGUE) nella causa C-603/22 | M.S. e altri (Diritti procedurali di un minore) in tema di equo processo e imputati minori che devono avere la possibilità concreta ed effettiva di essere assistiti da un difensore e devono essere messi in condizione di comprendere i loro diritti tramite un linguaggio semplice e comprensibile.

La sentenza integrale è allegata alla fine del post nella versione in lingua italiana.

L’aspetto rilevante della decisione è che gli avvisi ai minori riguardo ai loro diritti processuali devono essere forniti il più rapidamente possibile, al più tardi, prima del primo interrogatorio e tali informazioni devono essere comunicate in modo semplice ed accessibile, adeguato alle loro necessità specifiche.

Un documento standard, destinato agli adulti, non soddisfa detti requisiti.

Su questo punto vale la pena riflettere sulla modalità in uso anche in Italia di utilizzare modelli di avvisi destinati agli adulti anche per i minori.

…Fatto

Un giudice polacco è investito di un procedimento penale a carico di tre minori, imputati per essersi introdotti con effrazione nei locali di un ex centro di vacanze dismesso.

Nel corso del procedimento, è emerso che gli indagati sono stati interrogati dalla polizia senza la presenza di un difensore.

Prima del primo interrogatorio non sono stati informati dei loro diritti e lo stesso deficit informativo vi è stato per i loro genitori.

I difensori nominati d’ufficio dal giudice chiedono dunque che le precedenti dichiarazioni dei suddetti indagati siano eliminate dagli atti quali prove.

Il giudice nazionale, mettendo in discussione l’effettività delle garanzie processuali a favore dei minori durante la fase preliminare al processo penale, si è rivolto alla CGUE, chiedendo, in particolare, se le disposizioni dell’ordinamento polacco siano conformi al diritto unionale e quali siano le conseguenze che dovrebbe trarre da un’eventuale incompatibilità.

…Decisione

La CGUE statuisce che i minori indagati o imputati devono avere la possibilità concreta ed effettiva di essere assistiti da un difensore, se del caso, nominato d’ufficio.

A tale obbligo deve ottemperarsi prima del primo interrogatorio da parte della polizia o di qualsiasi altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi, nel corso di quest’ultimo. In linea di principio, tali autorità non possono interrogare il minore che non fruisca effettivamente di un’assistenza di questo tipo.

Coloro che compiono i 18 anni d’età nel corso del procedimento penale non devono perdere automaticamente i diritti conferiti ai minori dal diritto dell’Unione, segnatamente il diritto ad avvalersi di un difensore.

Il godimento di tali diritti deve perdurare allorché ciò è appropriato alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, compresa la maturità e la vulnerabilità delle persone di cui trattasi.

La Corte sottolinea che i minori devono essere informati dei loro diritti processuali il più rapidamente possibile, al più tardi, prima del primo interrogatorio.

Tali informazioni devono essere comunicate in modo semplice ed accessibile, adeguato alle loro necessità specifiche.

Un documento standard, destinato agli adulti, non soddisfa detti requisiti.

Per quanto riguarda prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da un minore nel corso di un interrogatorio condotto in violazione di detti diritti, il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di prevedere la possibilità per il giudice nazionale di dichiarare inammissibili prove del genere.

Tuttavia, il suddetto giudice deve poter verificare il rispetto di tali diritti e trarre tutte le conseguenze derivanti dalla loro violazione, in particolare relativamente al valore probatorio delle prove in questione.

Sarà compito del medesimo giudice nazionale verificare se la normativa nazionale di cui trattasi sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Tale giudice dovrà altresì interpretare, per quanto possibile, il diritto nazionale in maniera conforme al diritto dell’Unione, per garantire piena efficacia a quest’ultimo.

Qualora un’interpretazione siffatta si riveli impossibile, il giudice nazionale sarà tenuto a disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale contraria.

Evidenziamo che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione.

La Corte non risolve la controversia nazionale.

Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.

Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Brevi note di commento

I principi affermati nella decisione qui annotata potrebbero avere effetti di non poco conto nelle prassi applicative e negli indirizzi interpretativi nazionali.

Bisognerà quindi seguire le une e gli altri per monitorare le ricadute reali.

Nel frattempo, ci pare tuttavia di dover sottolineare una verità decisamente ovvia ma non sempre tenuta presente per la cui definizione ci viene in mente quel proverbio africano che suona così: “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”.

I doveri di assistenza difensiva e chiarezza informativa richiedono infatti la partecipazione responsabile di più attori: ci vogliono familiari che stiano accanto al minore che subisce un procedimento penale  con intelligenza emotiva, saggezza ed equilibrio e che agiscano non in contrapposizione alle figure giudiziarie ma in cooperazione con esse; difensori altamente specializzati (per la sottolineatura di questa esigenza, si rinvia a un report dell’Avvocato Massimo Brazzi, a questo link), in possesso di tutti i tecnicismi propri del processo minorile e consapevoli di dover essere il terminale indispensabile per decrittare in messaggi chiari le formule gergali e per consentire, di conseguenza, al minore ed ai suoi familiari le scelte processuali più adeguate all’interesse del minore stesso ed al percorso rieducativo e riabilitativo che gli è richiesto di compiere; servizi sociali fatti da persone altrettanto competenti che sappiano muoversi nello spazio di intervento loro riservato; pubblici ministeri e giudici convinti che il minore autore di reati non è un nemico perché “Si tratta piuttosto di un soggetto in cammino verso la maturità, da responsabilizzare rispetto alla condotta deviante e alle sue conseguenze, da responsabilizzare soprattutto in ordine al danno anche esistenziale patito da chi ha subito il reato, tutto ciò approfondendo la sua conoscenza individuale”  come ha osservato Cristina Maggia in un suo bell’articolo di qualche anno fa su Questione Giustizia (consultabile a questo link).

Ne riparleremo.