La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 33463/2024 ha esaminato, nell’ambito di un procedimento di diffamazione, i limiti del diritto di critica del consulente d’ufficio sull’altrui apporto tecnico.
Definire, nell’ambito di un parere professionale richiesto dal giudice della causa, l’elaborato tecnico altrui come “assurdo ed inverosimile“, esulante dai criteri di ogni logica, ed apostrofare il contraddittore come “persona che pensa di aver la verità in tasca, pretenzioso – id est, vanaglorioso, presuntuoso – ed arrogante” equivale ad esprimere, attraverso censurabili argumenta ad hominem, una forma di discredito e di denigrazione per la persona in sé, sotto l’aspetto umano e professionale, che travalica i confini di un pur severo giudizio critico sull’affidabilità dell’altrui apporto tecnico e debordante, pertanto, dai consentiti limiti della continenza.
Fatto
C.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Patti, che ha confermato la sentenza di condanna, anche agli effetti civili, pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di pace di M. per il reato di diffamazione, commesso nella redazione della consulenza tecnica d’ufficio, a lui affidata nell’ambito di un contenzioso civile, in danno del consulente tecnico di parte A.L.
Le espressioni oggetto dell’incriminazione, riferite alla persona offesa-parte civile, sono le seguenti: “tali affermazioni totalmente assurde, inverosimili e al di fuori di ogni logica comportamentale, lo caratterizzano e lo identificano, non solo come una persona che pensa di avere la verità in tasca, ma anche come professionista pretenzioso e arrogante“.
Decisione
La Cassazione sottolinea che correttamente il Tribunale ha ravvisato la connotazione offensiva delle espressioni contenute nel passaggio dell’elaborato del consulente tecnico d’ufficio, escludendo la loro riconducibilità al perimetro del diritto di critica, come invocato dal ricorrente, a causa del superamento del limite della continenza, che ne rappresenta uno dei presupposti: in realtà, ha ritenuto il Tribunale, peraltro in un contesto di doppia conforme nel quale le sentenze dei gradi di merito si integrano vicendevolmente, l’autore dello scritto si è abbandonato ad un ingiustificato attacco “ad hominem“.
Al riguardo, è opportuno considerare che il diritto di critica, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta, ovvero a un’affermazione altrui, si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Carta costituzionale e dall’art. 10 della Convenzione EDU.
Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, come quello previsto dall’art. 2 Cost., sicché non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, perché viene a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell’espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che l’offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866).
Quanto, in particolare, al requisito della continenza, sotto il profilo formale, esso postula una forma espositiva proporzionata, “corretta”, e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non precipiti nella gratuita ed immotivata aggressione all’altrui reputazione e non risulti sovrabbondante rispetto al pensiero da esprimere.
Secondo il consolidato canone ermeneutico, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state proferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur accesi e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto che si intende illustrare (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133; Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573).
Sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la “misura” delle espressioni consentite (Sez. U n. 37140 del 30/05/2001, Galiero; Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554) e si deve tener conto, in particolare, delle caratteristiche dei soggetti coinvolti e delle vicende concrete interessate dalla discussione.
Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso sia suscettibile, in qualche modo, di una giustificazione nell’ambito del contesto critico e risulti funzionale all’argomentazione, così da non scadere nell’invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).
Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata l’eventuale sussistenza della predetta scriminante, e applicando tali principi alla fattispecie in esame, si osserva che i giudici del merito hanno ravvisato, nelle espressioni oggetto d’imputazione, profili esorbitanti dal diritto di critica, ovvero non continenti rispetto al contesto dialettico nel quale si sono inserite.
Definire, nell’ambito di un parere professionale richiesto dal giudice della causa, l’elaborato tecnico altrui come “assurdo ed inverosimile”, esulante dai criteri di ogni logica, ed apostrofare il contraddittore come “persona che pensa di aver la verità in tasca, pretenzioso – id est, vanaglorioso, presuntuoso – ed arrogante” equivale ad esprimere, attraverso censurabili argumenta ad hominem, una forma di discredito e di denigrazione per la persona in sé, sotto l’aspetto umano e professionale, che travalica i confini di un pur severo giudizio critico sull’affidabilità dell’altrui apporto tecnico e debordante, pertanto, dai consentiti limiti della continenza.
