La storia è quella di un avvocato condannato per esercizio abusivo di professione per aver autenticato la firma su una querela durante il periodo di sospensione disciplinare.
La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 33855 depositata il 5 settembre 2024 ha stabilito che l’avvocato che è stato sospeso per motivi disciplinari può svolgere alcune attività senza per questo incorrere in una condanna per esercizio abusivo della professione: ad esempio può autenticare la firma su una querela e sugli altri atti non riservati agli iscritti all’albo ma che possono essere fatti anche da un notaio o da un pubblico ufficiale in genere.
Secondo le Sezioni unite, integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, Sezioni unite n. 11545 del 15.12.2011 – depositata 2012.
Nel caso esaminato dalla Cassazione sezione 6, all’imputato si contesta, solo un atto abusivo, una sola autenticazione di una sola firma del querelante.
Si tratta tuttavia di un atto non esclusivo; ai sensi dell’articolo 39 disp. att. cod. proc. pen. l’autenticazione della sottoscrizione degli atti per i quali è prevista l’autenticazione può essere effettuata oltre dal funzionario di cancelleria, da un notaio, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal difensore, dal segretario comunale ecc.
Dunque un solo atto non esclusivo.
Si tratta inoltre di un’attività non esclusiva e posta in essere una sola volta e con modalità tali da non rivelare né una sua continuità e neppure l’esistenza di una minima organizzazione idonea a creare un’apparenza di un’attività professionale svolta da soggetto abilitato.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
