Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 33047/2024, udienza del 12 luglio 2024, ha ricordato che non è consentita l’astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione è destinata a maturare entro i termini previsti dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 (il cui testo è allegato alla fine del post).
Ciò perchè il rispetto dei presupposti fissati da questo atto, avente natura regolamentare, costituisce la precondizione per la sussistenza del diritto che si afferma voler esercitare (da ultimo, Sez. 2, n. 21779 del 18/02/2014, Rv. 259707 – 02).
Si ricorda per completezza che, come di recente ribadito da Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 51417/2023, udienza del 14 dicembre 2023, “l’esegesi di legittimità (Sez. U, n. 40187 del 27 marzo 2014, Lattanzio, Rv. 259926) – convalidata dalla sentenza n. 180 del 2018 della Corte costituzionale, intervenuta espressamente sul tema – ha affermato che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell’art. 101, secondo comma, Cost. Ne discende che – a fronte del rispetto delle disposizioni in tema di comunicazione al giudice procedente della volontà di aderire all’astensione – va unicamente valutata la legittimità dell’astensione; ciò in quanto la celebrazione dell’udienza va ritenuta legittima, in presenza della comunicazione di adesione all’astensione, solo nelle ipotesi in cui l’astensione risulti «non consentita» ai sensi dell’art. 4 del Codice di Autoregolamentazione, dovendosi in caso contrario disporre il rinvio della udienza“.
