In questi giorni l’attenzione dei mass-media è fortemente focalizzata su una vicenda che sembra fatta apposta per stuzzicare l’interesse e l’indignazione dell’opinione pubblica.
Riguarda temi antichi quanto l’uomo: il potere, i doveri imposti a chi ne dispone, l’umana debolezza, il dramma di chi ne è vittima, l’ammissione della colpa e la sua espiazione.
Concentriamoci sul riconoscimento della colpa e sull’umiliazione che le è connaturale.
Un esempio illuminante del passato fu quello, risalente all’undicesimo secolo, dell’imperatore Enrico IV che, al fine di ottenere la revoca della scomunica inflittagli da Papa Gregorio VII nell’ambito della cosiddetta lotta delle investiture, dovette recarsi a Canossa, presso il castello della Contessa Matilde, e rimanere inginocchiato a piedi scalzi e col capo cosparso di cenere davanti al suo ingresso per tre giorni e tre notti, mentre infuriava una bufera, prima che il Santo Padre si degnasse di riceverlo e accordargli il divino perdono.
Pratiche analoghe, non sempre e non necessariamente con la collaborazione dei colpevoli, furono l’autodafé e la gogna il cui tratto comune era costituito dall’evidenziazione pubblica della colpa e del castigo e della riprovazione che seguivano.
Oggi si fa diversamente ma il fondamento è sempre lo stesso: il perdono o l’attenuazione della pena richiedono pur sempre una confessione, e più umiliante è meglio è.
Capita per lo più ai potenti, nessuno si interesserebbe della confessione di un metalmeccanico che ammette, per dire, di essersi portato a casa una fresatrice di proprietà dell’azienda per cui lavora.
Ed è per questo che la curiosità del pubblico è stata alimentata dalla confessione pubblica di un uomo delle istituzioni che ha ammesso tra lacrime e singhiozzi di aver tenuto comportamenti inappropriati per una persona col suo status.
È adesso il momento di valutare la questione nella prospettiva penalistica propria di Terzultima Fermata.
Cosa accadrebbe se una confessione di quel genere fosse fatta in un giudizio penale?
La visione della Suprema Corte al riguardo è chiarissima e ne ha parlato con altrettanta chiarezza Riccardo Radi in un post dello scorso anno, consultabile a questo link, che rende inutile una disamina articolata.
Ci si limita quindi a rilevare che il principale ambito entro il quale la confessione può produrre effetti è quello delle attenuanti generiche.
Sul punto Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 42208/2017, Rv. 271224, poi richiamata da molte decisioni successive, ha precisato che “In materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, tuttavia il giudice di merito può escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell’accusa ovvero sia volta esclusivamente all’utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo“.
La confessione, dunque, pur se spontanea, scolora e perde valore se resa inutile dalla solidità degli elementi accusatori e se sembri non avere altra giustificazione se non quella della speranza di ottenere un trattamento sanzionatorio più benigno.
Finanche inutile, poi, ricordare che la svalutazione aumenta a dismisura se la confessione è tardiva, parziale, non credibile o addirittura calunniosa.
Questo è quanto afferma la giurisprudenza e qui ci fermiamo.
