La Cassazione sezione tributaria con l’ordinanza numero 23570/2024 ha stabilito che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il fatto, ha efficacia di giudicato in ogni stato e grado del processo tributario.
La Suprema Corte ha sottolineato che deve ritenersi che il decreto legislativo 87/2024, entrato in vigore il 29 giugno 2024, il cui articolo 1, comma 1, lettera m) ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo 74/2000, il nuovo articolo 21 bis – secondo cui «la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi» si applichi anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del d.lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti: ne consegue che, spiegando la sentenza penale di assoluzione efficacia di giudicato nell’ambito del giudizio di legittimità con riferimento all’esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, deve ritenersi, anche con riferimento al giudizio tributario, che tali fatti non sussistono, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata, accogliendo l’originaria domanda del contribuente proposta contro gli avvisi di accertamento.
