La questione è risaputa da chi frequenta le aule: c’è un gap insormontabile tra PM e difesa in relazione all’omesso deposito della lista testi e alle conseguenze di tale “dimenticanza”.
La Cassazione, sezione 4, con la sentenza numero 32582/2024 è tornata sull’argomento ed in maniera tranchant ha stabilito che sussiste il potere del giudice di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna “acquisizione delle prove.
Fatto
Nel caso esaminato, l’istruttoria si era svolta attraverso l’ammissione di prova testimoniale ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., ma nel caso di specie il PM non aveva mai depositato la lista testi ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen.
Sul punto, la Corte territoriale aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità che ritiene ammissibile il ricorso al potere ufficioso di cui all’art. 507 cod. proc. pen.
Detto potere, però, secondo la difesa ricorrente può esercitarsi solo nel caso in cui la lista testi sia stata comunque depositata, seppur tardivamente.
Il presupposto di applicabilità dell’art. 507 cod. proc. pen., è che sia stata comunque espletata una istruttoria che il giudice ritenga incompleta, disponendo officiosamente la prova ritenuta assolutamente necessaria ai fini del decidere.
Nel caso in esame, invece, non vi era stata alcuna istruttoria, avendo il PM omesso di depositare la lista testi.
Decisione
La questione proposta con il primo motivo di ricorso è stata da tempo chiarita dalle Sezioni unite penali (Sez. U, sentenza n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191607-01), secondo cui il potere del giudice di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna “acquisizione delle prove”.
Nell’affermare il principio, le Sezioni unite hanno evidenziato che le parole “terminata l’acquisizione delle prove”, con le quali esordisce l’art. 507 cod. proc. pen., indicano il momento dell’istruzione dibattimentale in cui può avvenire l’ammissione delle nuove prove e non invece il presupposto per l’esercizio del potere del giudice.
Ciò posto, è parimenti consolidato il principio secondo cui il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507, cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, Rv. 273267 Rv. 270802 Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, PM in proc Greco, Rv. 234907 – 01).
Commento
Le decisioni appena citate si riferiscono indistintamente alle parti e quindi, sul piano formale, la giurisprudenza di legittimità applica il “soccorso istruttorio” con pari magnanimità alle defaillances sia dell’accusa pubblica che della difesa privata.
Astrattamente giusto: se il principio animatore è quello di salvaguardare la ricerca della verità quale finalità essenziale del giudizio, esso riguarda tutti i programmi probatori: quello dell’accusa che cerca conferme dell’imputazione promossa nei confronti dell’accusato e quello di quest’ultimo che cerca al contrario smentite.
Questa equidistanza formale non corrisponde tuttavia al piano sostanziale.
È nella comune consapevolezza – e non serve a tal fine una rassegna giurisprudenziale – che le esigenze conoscitive e dimostrative della difesa sono di frequente minimizzate, oscurate, ostacolate, quasi che il loro unico possibile significato sia quello dell’ostacolo al pieno spiegamento delle tesi d’accusa le quali diventano così abusivamente l’unico terreno di confronto istruttorio, con la conseguenza di ritenere eccentrici e fuorvianti i terreni alternativi proposti dalla difesa.
Come dire: l’accusa e il modo in cui è stata strutturata diventano l’unico thema decidendum e da lì non ci sposta.
Si è così disposti, forzando palesemente il tenore letterale dell’art. 507 cod. proc. pen., a salvare le chances dell’accusa perfino quando per sciatteria abbia mancato in radice l’appuntamento con le richieste di prova ma, solitamente, la stessa sensibilità diventa merce rara a fronte di analoghe richieste in limine della difesa.
Con buona pace della tanto sbandierata parità delle armi.
