Omissione di cautele idonee ad evitare l’impossessamento di armi da parte di minori, incapaci, tossicodipendenti o inesperti (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 25437/2024 ha ricordato che la contravvenzione di omessa custodia di armi prevista dall’art. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto reato di mera condotta e di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza, volte ad impedire che uno dei soggetti indicati dalla norma riesca ad impossessarsi di armi, munizioni, o esplosivi, a nulla rilevando che l’evento non si sia verificato.

La Suprema Corte ha rammentato che, ai fini dell’integrazione del reato di omessa custodia di armi, previsto dall’art. 20-bis, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è necessario che l’agente possa rappresentarsi, in relazione a circostanze specifiche, l’esistenza di una concreta situazione di fatto tale da richiedere l’adozione di cautele volte ad impedire che uno dei soggetti contemplati dalla predetta disposizione – minori incapaci, persone inesperte o tossicodipendenti – riescano ad impossessarsi delle armi (Sez. 1, n. 20192 del 27/04/2018, Rv. 273130).

Trattandosi di reato di pericolo e di mera condotta, esso si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice sia giunta a impossessarsi dell’arma o delle munizioni (Sez. 1, n. 29849 del 07/05/2019, non mass.).

La Corte distrettuale si è attenuta agli enunciati principi, ravvisando, del tutto correttamente, una situazione di fatto giustificante le cautele di cui si è detto nell’abbandono e occultamento promiscuo e precario dei prodotti esplosivi, collocati dietro alcuni cespugli, in un’area accessibile da chiunque.

I rilievi in fatto opposti dalla difesa del ricorrente si infrangono contro le eloquenti risultanze documentali restituite dalle fotografie in atti, convenientemente apprezzate dai giudici di merito, che illustrano una situazione di fatto caratterizzata dalla vicinanza, all’area in questione, di case di abitazione con il conseguente potenziale pericolo per la pubblica incolumità.