La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 27141/2024 ha stabilito che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal giorno dell’effettiva conoscenza del decreto, che presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi, collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un’attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata.
Si consideri, in proposito, che la tempestività dell’istanza di restituzione del termine veniva esclusa dal GIP del Tribunale di Taranto sull’assunto che D.P. aveva avuto conoscenza del procedimento di esecuzione che lo riguardava il 6 novembre 2023, quando provvedeva a nominare, quale difensore di fiducia, l’avv. A.C., indicando il procedimento n. 5344/2017 R.G. G.I.P., nel quale il decreto penale di condanna controverso era stato adottato.
Deve, tuttavia, rilevarsi che tale assunto è smentito dalle emergenze processuali, correttamente richiamate dalla difesa del ricorrente nel secondo motivo di ricorso, atteso che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per la proposizione dell’istanza di restituzione nel termine non decorreva dal momento della generica conoscenza dell’esistenza del decreto penale di condanna emesso il 24 giugno 2017 ma dal diverso momento della conoscenza del fascicolo processuale nel quale tale provvedimento era stato adottato, che aveva luogo il 20 novembre 2023, quando il difensore di fiducia del ricorrente, l’avv. A.C., nominato il 6 novembre 2023, estraeva copia del fascicolo n. 5644/2017 R.G. G.I.P.
Né potrebbe essere diversamente, atteso che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. postula una conoscenza effettiva e non generica dell’atto processuale, atteso che diversamente si vanificherebbe la ratio dell’istituto restitutorio, finalizzata a tutelare la condizione di buona fede del condannato non impugnante.
Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza della cassazione, secondo cui «la effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un’attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata e di far così decorrere, da quest’ultimo, il termine di trenta giorni per la proposizione dell’istanza di restituzione» (Sez. 6, n. 26834 del 24/05/21J25, Rv. 263992 – 01).
