La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 33202/2024 ha esaminato la questione relativa alla incompatibilità delle circostanze aggravanti della esposizione alla pubblica fede del bene sottratto (art. 625 n. 7 c.p.) e del fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori (art. 625 n. 6 c.p.).
Fatto
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di ha confermato la condanna di C.L.T. per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 6 e 7 c.p., consumato sottraendo una valigia contenente preziosi dal veicolo della persona offesa, parcheggiato in un’area di servizio autostradale e mentre quest’ultima era impegnata a sostituire uno pneumatico.
Decisione
La Suprema Corte sottolinea che non è in dubbio – né il ricorrente lo contesta – che nel caso di specie sia stata correttamente contestata e ritenuta l’aggravante di cui all’art. 625 comma primo n. 6) c.p., posto che, ai fini della configurabilità della medesima, si qualifica “viaggiatore” anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l’entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso, ma lo spostamento in sé e che costituiscono “bagaglio” le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017, Rv. 271428 – 01).
Ciò premesso, va però ribadito che le circostanze aggravanti della esposizione alla pubblica fede del bene sottratto e del fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori sono incompatibili tra loro, trovando comune fondamento nell’esigenza di apprestare una più efficace tutela per le cose non soggette a una diretta e continua custodia del titolare (Sez. 5, n. 25268 del 06/06/2022, Rv. 283260 – 01).
Ne consegue che quella tra le disposizioni di cui ai nn. 6) e 7) dell’art. 625 c.p. integra una ipotesi di mero concorso apparente tra norme aggravanti che deve essere risolta nel senso dell’applicazione esclusivamente della prima in quanto speciale rispetto alla seconda in ragione della qualificazione della cosa oggetto di sottrazione.
