Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 20178/2024, udienza del 18 aprile 2024, ha escluso l’applicabilità al giudizio di prevenzione del principio di immediatezza della deliberazione sancito per il giudizio penale.
È ius receptum che non è applicabile al procedimento di prevenzione il principio di immediatezza della deliberazione sancito dall’art. 525 cod. proc. pen., in quanto il collegio non solo può riservarsi la decisione e deliberare in un momento successivo, previa informale convocazione dei suoi componenti, ma può, anche successivamente alla riserva della decisione, acquisire, su richiesta del pubblico ministero, elementi di giudizio sopravvenuti, con la sola prescrizione, in tal caso, del rispetto del contraddittorio, che è valore di garanzia ineludibile anche nel procedimento di prevenzione (Sez. 5, sentenza n. 14049 del 04/02/2016, Rv. 266674 – 01, Sez. 5, sentenza n. 18176 del 25/01/2008, Rv. 239817).
