Opposizione alle domande rivolte al testimone (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 14912/2024, udienza del 18 gennaio 2024, l’opposizione alle domande proposte nel corso dell’esame dei testi deve essere anzitutto formulata ex art. 504, cod. proc. pen. al giudice innanzi al quale si forma la prova, perché ai giudici dei gradi successivi di giudizio è rimessa solo una valutazione circa la motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’eccezione stessa (tra le tante, Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710).

In ogni caso, è condivisibile l’orientamento, largamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, per cui il divieto di porre domande suggestive è rivolto alle parti e non al giudice (così, Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710).

Sotto altro profilo e con riferimento all’eccezione di violazione della legge processuale prospettata, è escluso che quella dedotta sia violazione deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Infatti, la violazione di legge sussiste solo in caso di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Invece, in materia di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l’inutilizzabilità, né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall’art. 499, comma 3, c.p.p., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell’art. 178, cod. proc. pen. (si veda Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, Rv. 277399).

Ne consegue che la violazione del citato divieto, in mancanza di una sanzione processuale, rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova – può essere dunque valutata in questa sede soltanto nell’ottica del vizio di motivazione – che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l’intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte alle altre domande (Sez. 3, n. 42568 del 25/06/2019, Rv. 277988).

Inoltre, la giurisprudenza consolidata afferma che il ricorrente che lamenta violazione di legge è tenuto a specificare come la suggestività influenzi il significato probatorio. Nel caso di specie, al contrario, le censure proposte risultano generiche, in quanto il ricorrente non ha assolto l’onere dimostrativo, ma si è limitato a sostenere l’evidenza della suggestività ed a riportare semplicemente i verbali della deposizione da cui emergerebbe il carattere suggestivo delle domande del giudice, tra l’altro in maniera incompleta.