Verbale di udienza: non può eccepirne l’erroneità il difensore che abbia omesso di segnalarla tempestivamente (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 12634/2024, udienza del 23 febbraio 2024, chiarisce che la redazione del verbale d’udienza, pur dovendo essere sorvegliata dal giudice, è sottoposta anche al controllo delle parti alle quali è di conseguenza attribuita la facoltà di stimolarne eventuali correzioni in caso di errori.

Vicenda giudiziaria

La Corte territoriale ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado nei confronti di DA.

Ricorso per cassazione

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179 e 429 cod. proc. pen., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Evidenzia il difensore che all’udienza preliminare l’odierno ricorrente, dopo essere stato inizialmente presente, si era allontanato, per cui al momento della lettura del decreto che dispone il giudizio non era presente, con la conseguenza che detto decreto avrebbe dovuto essergli notificato ai sensi dell’allora vigente art. 429, comma 4, cod. proc. pen.; che nel giudizio di primo grado l’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio era stata eccepita sia all’udienza del 2/12/2020, che a quella del 14/12/2021, venendo respinta in entrambe le occasioni; che la questione era poi stata dedotta con uno specifico motivo di appello, disatteso dalla Corte territoriale; che, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il verbale di udienza non ha valore probatorio privilegiato, di talché le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, potendo essere definite nel processo penale alla stregua di ogni altra questione; che nel caso di specie l’allontanamento dell’imputato durante la lunga camera di consiglio non avrebbe potuto essere annotato da nessuno, essendo in quel momento sospesa la verbalizzazione; che nel decreto che dispone il giudizio si legge testualmente: «dispone notificarsi il presente decreto all’imputato ed alle persone offese non presenti in udienza alla lettura del provvedimento»; che la notifica del decreto non fu effettuata nemmeno alle persone offese, che non erano comparse all’udienza preliminare.

Decisione della Corte di cassazione

Il motivo è infondato.

È vero che – qualora l’imputato non fosse stato presente alla lettura del decreto che dispone il giudizio – il provvedimento avrebbe dovuto essergli notificato ai sensi dell’art. 429, comma 4, cod. proc. pen. allora vigente.

È però altrettanto vero che la ricostruzione offerta dalla difesa non trova alcun riscontro negli atti processuali (dal verbale di udienza preliminare l’imputato risulta presente) e che in ogni caso era onere del difensore chiedere in quella stessa udienza preliminare la correzione dell’eventuale erronea verbalizzazione o meglio che il verbale fosse aggiornato sulla base della nuova situazione di fatto sussistente al momento della lettura del decreto che dispone il giudizio, con specifico riferimento all’allontanamento dell’imputato.

In proposito, soccorre il disposto dell’art. 482, comma 2, cod. proc. pen., che – dettato con riferimento al dibattimento, ma che deve trovare applicazione anche con riferimento all’udienza preliminare, non rinvenendosi motivi di incompatibilità, posto che disciplina l’attività di documentazione dell’udienza – è posto a garanzia della fedeltà e della completezza delle verbalizzazioni e consente di risolvere nell’immediatezza le questioni.

Ed invero, la «redazione del verbale avviene sì sotto la vigilanza del giudice, ma a tale attività di controllo partecipano anche i difensori, i quali possono chiedere in qualsiasi momento che si dia lettura del testo verbalizzato. Il controllo, come si legge nella relazione al Progetto Preliminare del nuovo codice, “avrà normalmente efficacia dialettica, poiché al potere del giudice si accompagnerà un collaterale intervento delle parti, in modo da garantire la migliore fedeltà possibile della documentazione”» (Sez. 6^, n. 33749 del 27/4/2023, in motivazione).

Dunque, una volta esaurita la discussione ed emesso il decreto che dispone il giudizio non è più possibile ricostruire a ritroso la fedeltà o la correttezza del testo verbalizzato.