Il reddito di cittadinanza sotto la lente di ingrandimento della Corte di giustizia dell’Unione europea (Alessandro Casano)

Il fatto

C.U. e N.D. erano chiamati a rispondere dinanzi al Tribunale di Napoli del reato di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 in quanto avrebbero attestato falsamente, nelle domande volte ad ottenere il «reddito di cittadinanza», di risiedere in Italia da almeno dieci anni, così percependo illegittimamente una somma, rispettivamente, di €. 3.414,40 e di €. 3.186,66.

 La questione pregiudiziale

Il Tribunale di Napoli sollevava questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito CGUE) dubitando della conformità del decreto‑legge n. 4/2019 al diritto dell’Unione nella parte in cui, al fine di ottenere il «reddito di cittadinanza», impone ai cittadini di paesi terzi di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

 Ad avviso del giudice italiano, il trattamento riservato ai cittadini di paesi terzi era sfavorevole rispetto a quello riservato ai cittadini nazionali e ciò contrastava, tra gli altri, con l’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE.

Per le ragioni sopra indicate il Tribunale partenopeo, ritenendo che l’eventuale illegittimità del requisito previsto all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 4/2019 avrebbe fatto venir meno l’elemento materiale del reato, sollevava questione pregiudiziale alla CGUE.

 La sentenza della CGUE

La Grande Sezione della CGUE con sentenza C-2024/636 del 29/7/2024 dichiarava che il «requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, è contrario all’art. 11 paragrafo 1 lettera d), della direttiva 2003/109».

Dalla contrarietà al diritto dell’Unione del requisito di residenza decennale, la Corte di Lussemburgo faceva discendere l’incompatibilità con il diritto UE del reato di cui all’art. 7 del D.L. 4/2019 atteso che «un sistema sanzionatorio nazionale non è compatibile con le disposizioni della direttiva 2003/109 quando è imposto per assicurare il rispetto di un obbligo che, a sua volta, non è conforme a tali disposizioni [v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne), C‑368/20 e C‑369/20, EU:C:2022:298, punto 97 e giurisprudenza ivi citata]».

 Effetti della sentenza C-2024/636 della CGUE sui processi in corso

Le sentenze pregiudiziali interpretative della CGUE – qual è quella sopra richiamata – hanno efficacia erga omnes per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni; esse, infatti, svolgono la funzione di chiarire l’esatto significato di una norma comunitaria e servono a garantire l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione europea.

La Corte di cassazione con sentenza 33116/2021, seppur in un obiter dictum, ha, sul punto, chiarito che deve«attribuirsi ai principi espressi nelle sentenze CGUE il valore fondante del diritto comunitario con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità» (conformi sentenze Sez. 2^ n. 3750/2023 e Sez. 4^ n. 421/2022)

L’eventuale rifiuto, per una giurisdizione nazionale, di applicare una sentenza pregiudiziale della CGUE comporta, del resto, l’apertura di una procedura d’infrazione ai sensi dell’art. 260 TFUE.

In ordine alle conseguenze giuridiche che la sentenza CGUE produce si evidenzia che, in un caso analogo a quello in esame, la Suprema Corte ha affermato che la disapplicazione della norma incriminatrice per contrasto con il diritto UE dà luogo ad una sorta di abolitio criminis.

In particolare, ad avviso della seconda sezione della Cassazione«i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale, con portata abolitrice della norma incriminatrice». (Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 22105/2011).

Da quanto sopra discende che in tutti i processi attualmente pendenti in Italia per il delitto di falsa attestazione del requisito di residenza decennale, i tribunali nazionali dovrebbero disapplicare l’incriminazione prevista dall’art. 7. comma 1, DL n. 4/19 e assolvere gli imputati.

 La formula da utilizzare dovrebbe essere quella “perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato“, usuale in presenza di abolitio criminis.

Effetti della sentenza C-2024/636 della CGUE sulle sentenze di condanna irrevocabili

È legittimo ritenere che la sentenza della CGUE esplicherà i suoi effetti anche rispetto alle sentenze di condanna irrevocabili.

In relazione ad un’ipotesi in qualche modo simile, la sez. 1 della Cassazione ha osservato che la pronunzia della Corte di Giustizia che accerta l’incompatibilità della norma incriminatrice con il diritto europeo (si trattava del caso Schwibbert) “si incorpora nella norma stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata, così producendo una sorta di abolitio criminis che impone, in forza di interpretazione costituzionalmente necessitata, di estendere a siffatte situazioni di sopravvenuta inapplicabilità della norma incriminatrice nazionale, la previsione dell’art. 673 c.p.p.. (Cass. pen. , Sez. 1^, sentenza n. 16521/2011)

Il meccanismo processuale contemplato dall’art. 673 cod. proc. pen. comporta, com’è noto, la revoca della sentenza di condanna e l’estinzione degli altri effetti penali della condanna attraverso un incidente di esecuzione.

Le conseguenze della revoca della sentenza per abolitio criminis sono note: cessa l’esecuzione della pena, si può fruire nuovamente della sospensione condizionale in caso di condanna per altro reato (SS.UU. Catanzaro, sentenza n. 4687/2005) ed è possibile evitare la contestazione della recidiva in caso di commissione di altri reati (Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 28203/2023).