Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: requisiti e differenze rispetto alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 33212/2024 si è soffermata sui requisiti per la configurabilità dell’articolo 517-ter cod. pen.

La Suprema Corte premette che in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, si osserva che la norma dell’art. 517-ter cod. pen. (fattispecie intitolata “Fabbricazione commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), introdotta nel 2009 al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione, è posta a tutela di interessi di natura patrimoniale e privatistica, e precisamente dei diritti di proprietà industriale.

L’elemento oggettivo che caratterizza la fattispecie è rappresentato dalle condotte di fabbricazione o di uso industriale con usurpazione del titolo di proprietà industriale.

Si è precisato che la condotta di “usurpazione” coincide con l’appropriazione di un diritto ad altri spettanti e non si identifica con la semplice imitazione dei prodotti originali.

La norma, nell’inciso “potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale”, connota non solo l’elemento soggettivo del reato, richiedendo la sussistenza di un vero e proprio presupposto dell’elemento materiale, ma fa richiamo anche alla conoscibilità da parte del soggetto attivo dell’esistenza di titoli di proprietà industriale.

Per la integrazione del reato è, quindi, indispensabile la ricorrenza del requisito della possibilità di conoscenza dell’esistenza del titolo di proprietà industriale da parte dell’autore del reato.

L’articolo 517 cod. pen., invece, punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

La condotta punita consiste nella messa in vendita o nella messa in circolazione di opere dell’ingegno o di prodotti industriali con nomi marchi o segni distintivi non contraffatti ma comunque idonei ad ingannare il pubblico sulla derivazione del prodotto.

Il bene giuridico protetto è il turbamento dell’ordine economico derivante dalla messa in circolazione di prodotti con segni mendaci.

Oggetto materiale della condotta concerne nomi marchi e segni distintivi anche non registrati, riprodotti in modo tale da far sorgere nel pubblico degli acquirenti anche solo potenzialmente erronee convinzioni o imprecisioni sulle caratteristiche del prodotto acquistato e precisamente in ordine all’origine, alla provenienza, alla qualità.

La formula è volutamente ampia e comprende tutti i segni di identificazione, compresi quelli atipici non registrati.

Non occorre, dunque, una condotta di contraffazione ma una semplice imitazione del nome del marchio del segno distintivo purché sia idonea a trarre l’inganno i consumatori.

Elemento costitutivo, dunque, è la idoneità decettiva della condotta il cui accertamento avviene in concreto.

Oggetto materiale della condotta di mendacio concerne qualunque opera dell’ingegno o prodotto industriale.

L’elemento psicologico è costituito dal dolo generico consistente nella volontà di porre in vendita o mettere in circolazione prodotti con segni mendaci essendo consapevoli della mendacità dei segni di distintivi apposti; non occorre l’accertamento di alcuna finalità.

L’art. 517 cod. pen. si distingue dunque dagli artt. 473 e 474 cod. pen in quanto il bene giuridico protetto in queste ultime norme è la fede pubblica e non l’economia pubblica.

Trattandosi di norma di portata molto ampia, si ritiene ammissibile il concorso con l’articolo 517 ter cod. pen., il quale nella clausola di sussidiarietà espressa richiama solo i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.

Tanto premesso, nel caso in disamina, il giudice a quo ha fatto buon governo di tali principi, in quanto correttamente alla fattispecie concreta in esame è stato attribuito il nomen iuris ex art. 517 cod. pen., posto che vi è una mera equivocità dei contrassegni, delle indicazioni e dei marchi tali da ingenerare confusione nel consumatore comune sull’origine e la qualità del prodotto.

Come poc’anzi sottolineato, nel caso di specie non si tratta di titoli di proprietà industriale usurpati, poiché l’oggetto materiale del reato è costituito da fucili giocattolo recanti il segno distintivo “Esercito Italiano”, diverso da quello del Ministero della difesa “Esercito”, ma, comunque, idoneo ad indurre in inganno il compratore sulla provenienza del prodotto, inducendolo a ritenere che esso provenisse dall’esercito italiano, nell’ottica delineata proprio ed esattamente dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 517 cod. pen.