Deposito incontrollato di rifiuti: quando il reato ha natura permanente e quando istantanea (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 33281/2024 si è soffermata sulla natura del reato di deposito incontrollato di rifiuti.

La Suprema Corte premette che il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura permanente se l’attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, oppure, invece, ha natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, se l’attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell’abbandono e  non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento (Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Rv. 260011 – 01, che, in motivazione, ha precisato che, ai fini dell’accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell’agente; v. anche, nel medesimo senso, Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262410 – 01; Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 272632 – 01; Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Rv. 282916 – 01).

Nel caso in esame la condotta, collegata al trattamento dei fanghi prodotti dal depuratore comunale di A., era certamente prodromica al successivo recupero o smaltimento, dei rifiuti abbandonati, non essendovi elementi per ritenere che vi fosse una volontà esclusivamente dismissiva, cosicché va considerata permanente e cessata al momento della bonifica, dunque al 7 dicembre 2017, data di completamento della bonifica Il relativo termine quinquennale, anche considerando 109 giorni di sospensione per i rinvii d’udienza dovuti a legittimi impedimenti del difensore dell’imputato (dal 15/10/2021 al 7/1/2022, dal 21/2/2022 al 4/3/2022 e dal 4/3/2022 al 11/4/2022), è, però, decorso il 26 marzo 2023, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, cosicché risulta fondato il rilievo del ricorrente circa la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ascrittogli da parte della Corte d’appello, essendo il relativo termine interamente decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata.