Chiunque abbia familiarità con le sentenze della Suprema Corte sa che i loro estensori sono soliti citare una sfilza di precedenti decisioni di legittimità per ciascuna delle questioni sollecitate dai motivi di ricorso.
Nulla di male, chiaro.
I precedenti servono a documentare l’esistenza di indirizzi consolidati, così da dimostrare che la decisione si inserisce in un percorso interpretativo condiviso e resistente alle obiezioni oppure, al contrario, l’esistenza di un conflitto che impone una scelta interpretativa o, nel caso in cui sia irriducibile, la rimessione degli atti alle Sezioni unite per la sua composizione.
Servono inoltre a sintetizzare la parte argomentativa delle sentenze, posto che il richiamo dei precedenti esonera l’estensore da lunghe disquisizioni.
Si dovrebbe tuttavia convenire che l’appropriatezza di questa prassi è subordinata al rispetto di una condizione imprescindibile, che il precedente sia assunto nel suo reale significato: se questo non avviene, la sequenza di rimandi da una decisione all’altra subisce un’alterazione che, già dannosa in sé, potrebbe in ipotesi risultare esiziale ove il principio affermato nell’ultimo atto sia decisivo per la soluzione del caso concreto sottoposto all’attenzione della Suprema Corte.
Ecco un esempio piuttosto recente.
Si legge testualmente in Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 45299/2023, udienza del 26 ottobre 2023, che “il contributo orale apportato dall’imputato mediante la resa delle dichiarazioni spontanee previste dall’art. 494 cod. proc. pen. non può in alcun modo essere assimilato a quello fornito in sede di esame ed essendo tra l’altro non assimilabile il relativo valore probatorio, con i conseguenti riflessi in tema di ampiezza dell’onere motivazionale gravante sul giudice, il quale non è tenuto ad argomentare sul contenuto delle dichiarazioni rese spontaneamente (sul punto, Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Rv. 279911, ha ritenuto che le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell’art. 494 cod. proc. pen., dall’imputato sottrattosi al contradditorio, non sono idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato, non potendo essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame, né utilizzate come prove a carico di terzi)“.
Si fermi l’attenzione su uno dei più importanti postulati della decisione del collegio della quarta sezione penale: il giudice non è tenuto ad argomentare sul contenuto delle dichiarazioni spontanee.
Ci si sposti adesso sulla decisione della seconda sezione penale citata come precedente.
Vi si legge in effetti che “Le dichiarazioni spontanee, per giurisprudenza consolidata, non possono essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame nel contraddittorio tra le parti, né utilizzate come prove a carico di terzi (Sez. 1, n. 25239/2001, Rv. 219432; Sez. 6, n. 13682/1998, Rv. 212088; Sez. 1, 23/11/1993; Sez. 1 n. 1708/1993, Rv. 196402). Esse costituiscono semplicemente una forma autodifesa, espressione dello ius dicendi e dello ius postulandi riconosciuto all’imputato personalmente (Sez. 5, n. 4384/1998, Rv. 213105, vedi anche Sez. 5, 12603/2017, Rv. 269518; Sez. 2, n. 33666/2014, Rv. 260049)“.
Ma vi si legge anche che “La facoltà dell’imputato di rendere spontanee dichiarazioni in ogni stato del dibattimento è espressamente prevista e disciplinata dall’art. 494 c.p.p., tale facoltà, espressione del diritto di difesa, è stata accordata agli imputati dal giudice di appello il quale, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha affatto omesso di valutare le dichiarazioni ed esaminare il memoriale depositato all’udienza del 27/11/2018 , ma li ha ritenuti inidonei a confutare l’ipotesi d’accusa non solo per la tardività delle dichiarazioni stesse, essendo intervenute solo in sede di appello, prima della discussione, rispetto ad un’istruttoria di primo grado molto articolata svoltasi alla presenza degli imputati e durata oltre quattro anni, ma anche perché tali dichiarazioni, sono risultate assolutamente generiche e contraddette dal reale dispiegarsi dei fatti“.
È adesso chiaro che il collegio della seconda sezione penale non ha affatto affermato che il giudice non è tenuto ad argomentare sul contenuto delle dichiarazioni spontanee, avendo al contrario dato atto che, nel caso sottoposto al suo esame, i giudici d’appello le avevano preso in considerazione per poi ritenerle inidonee sulla base di legittime valutazioni di merito (tardività, genericità, contraddittorietà).
Le conseguenze negative di questa svista sono evidenti: se la decisione del 2023 fosse massimata, resterebbe fissato il principio per il quale il giudice può legittimamente ignorare ciò che l’accusato dichiara spontaneamente, quale che sia il contenuto, ma così non dovrebbe essere.
Difatti, come potrebbe conciliarsi questa affermazione con l’altra secondo la quale le dichiarazioni spontanee sono uno strumento di autodifesa, espressione dello ius dicendi e dello ius postulandi riconosciuti all’imputato, se poi si potesse destinarle all’oblio senza spendere neanche una parola?
Enigmi contemporanei.
