Irricevibilità di atti depositati presso il portale telematico: quando a decidere sono gli algoritmi (Riccardo Radi)

Poco meno di un anno fa il Ministro Carlo Nordio (qui il link per la verifica) presentava il “digitale” come “una nuova era per la giustizia” e spronava il popolo a non diffidare delle nuove tecnologia: “Non bisogna aver paura del nuovo, bisogna valutare l’uso che se ne fa. L’intelligenza artificiale, anche quella più avanzata, non potrà mai surrogare l’intelligenza dell’uomo“.

Un visionario, senza dubbio, capace di librarsi ad altezze irraggiungibili dall’uomo comune.

Eppure, anche gli uomini comuni pensano e quando la dottrina si sposa con la pratica spesso escono riflessioni non scontate.

Ho preso spunto da un’acuta riflessione del prof. Adolfo Scalfati in merito alla nuova preclusione dell’irricevibilità dell’atto da parte della cancelleria destinataria, determinato dall’accettazione o non accettazione disposta dall’algoritmo del portale telematico.

Il Prof. Scalfati scrive che l’irricevibilità è “sconosciuta alla disciplina codicistica vigente, eppure introdotta di soppiatto: l’accettazione/non accettazione dell’atto, secondo l’algoritmo del portale telematico.

Lui ti segnala se il confezionamento di richieste, effettuato sulla base di modelli informatici precostituiti, è adatto o no, stabilendo se la cancelleria è tenuta a ‘ricevere’.

Una selezione a monte – non prescritta dalla legge – abilita o preclude gli effetti dell’atto senza una disciplina che precisi i mezzi e i soggetti del controllo.

Una inedita patologia processuale in malam partem”.

Per irricevibile si intende “che non può essere ricevuto” (dizionario Treccani), una preclusione che nel caso dell’atto non accettato dal portale telematico impedisce anche l’esame della doglianza.

L’irricevibilità dell’atto non risulta in alcuna norma ed anche una ricerca giurisprudenziale permette di evidenziare che la definizione di “atto irricevibile” è stata usata raramente dai giudicanti come nel caso del ricorso straordinario in cassazione per errore materiale o di fatto (articolo 625-bis cod. proc. pen.) quando il ricorso presentato: “abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso il giudice di legittimità tenuto a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l’impugnazione straordinaria in quanto l’atto deve ritenersi radicalmente irricevibile (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, Rv.273779”.

Altro esempio giurisprudenziale di “atto irricevibile” lo troviamo nella sentenza numero 13994/2022 della Cassazione sezione 2 in proposito alla presentazione dell’atto di ricusazione a mezzo posta e alla conseguente dichiarazione di inammissibilità de plano dichiarata: “Più in generale, deve osservarsi che è pacifico che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere, ex art. 38, comma 3, cod. proc. pen.; qualora, invece, sia presentata davanti al giudice che procede si configura come atto irricevibile, in quanto non sussiste alcuna norma che preveda un atto equipollente alla presentazione della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtù della quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. 2, n. 13663 del 28/02/2003, Rv. 224764): anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato fatto buon governo dei principi riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al giudice al quale la richiesta avrebbe dovuto essere presentata”.

Da ultimo ci siamo imbattuti nella dichiarazione di irricevibilità dell’atto per omesso pagamento del contributo unificato nel caso di atto di opposizione, proposto ex art. 99 d.P.R. 115/2002, avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per essere stato omesso il pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, ciò obbligando al rifiuto dell’atto, ai sensi dell’art. 285, comma 4 T.U. Spese di giustizia.

Questa decisione è stata stigmatizzata dalla Cassazione sezione 4 con la sentenza 11749/2021 che ha stabilito: “il giudice non ha alcuna competenza in ordine alla verifica della regolarità fiscale degli atti ricevuti dalla cancelleria, non potendo, pertanto, neppure se ne constati il difetto, dichiarare l’irricevibilità dell’istanza.

Le verifiche regolate dagli artt. 9 e seg. del d.P.R. 115/2002, anche i fini della prenotazione a debito di cui all’art. 11 del medesimo d.P.R., ineriscono, infatti, agli obblighi propri del cancelliere ed implicano le conseguenze espressamente previste dagli artt. 16 e 248 del Testo unico sulle spese di giustizia, laddove gli atti ricevuti non risultino conformi alle disposizioni fiscali.

Del tutto fuorviante è il richiamo contenuto nel provvedimento all’art. 285, comma 4 d.P.R. 115/2002, che regola il rilascio di copie conformi di atti di parte o di certificazioni disponendo che il funzionario addetto opponga rifiuto in assenza del corretto adempimento fiscale per il loro rilascio.

Si tratta, infatti, non solo di una disposizione avente oggetto specifico, ma rivolta al funzionario incaricato e non certamente al giudice, la cui attività giurisdizionale è del tutto estranea agli adempimenti amministrativi e fiscali.

Né ad una diversa soluzione potrebbe giungersi anche laddove si ritenesse, come reputa il ricorrente, che il provvedimento intendesse riferirsi all’abrogato art. 38 disp. att. cod. proc. civ., che non consentiva, in ogni caso l’intervento del giudice sulla ricezione o sul rifiuto degli atti.

L’assenza di fondamento normativo della decisione impugnata impone il suo annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di […]”. Giova, infine, sottolineare che in ogni caso in tutte le decisioni segnalate, la dichiarazione di inammissibilità per irricevibilità dell’atto è presa sempre da un giudice e non da un algoritmo che a nessuno risponde.