Secondo Cassazione penale, Sez. F, sentenza n. 32670/2024, udienza del 6 agosto 2024, il provvedimento del magistrato di sorveglianza che autorizza il condannato in regime di detenzione domiciliare a raggiungere con propri mezzi la sede giudiziaria ove si svolge un’udienza di un giudizio in cui è imputato non richiede specifiche modalità procedurali, sicché è sufficiente che l’interessato ne abbia comunque conoscenza.
Il ricorso per cassazione
ZV, a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte territoriale che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado emessa nei suoi confronti.
Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, inosservanza della legge processuale, di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e), in riferimento agli artt. 420-ter e quater cod. proc. pen.), per aver la Corte territoriale rigettato l’istanza di differimento dell’udienza del 21 marzo 2014, disponendo procedersi in assenza dell’imputato appellante, che, detenuto in regime domiciliare per altra causa e istante per la personale presenza in giudizio, non era stato tradotto per l’udienza di trattazione dell’appello, né aveva ricevuto formale notificazione del provvedimento (datato 29 febbraio 2024) adottato dal magistrato di sorveglianza, che lo autorizzava ad allontanarsi dal domicilio di detenzione -libero nella persona e senza scorta- per partecipare all’udienza.
In particolare, l’imputato appellante, ritualmente citato (decreto del 5 dicembre 2023) a comparire nel giudizio di appello (ud. del 15 febbraio 2024), ancorché detenuto in regime domiciliare per altra causa, non era stato tradotto per detta udienza, né era stata allo stesso notificata l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio di detenzione, per recarsi con mezzi propri in udienza; la Corte, sollecitata dalla difesa, differiva la prima udienza al 21 marzo 2024, disponendo nuova traduzione dell’imputato detenuto in regime domiciliare.
All’udienza così differita si ripeteva l’impasse, giacché l’imputato non era stato tradotto, né aveva ricevuto formale comunicazione (tramite la polizia giudiziaria a tanto delegata dal magistrato di sorveglianza) del provvedimento autorizzatorio adottato dal medesimo magistrato in data 29 febbraio 2024; lo stesso imputato, con nota del 14 marzo 2024, gli aveva comunicato di non aver ricevuto comunicazione del provvedimento di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio di detenzione per recarsi in Corte di appello; dichiarava, tuttavia, di aver ricevuto completa lettura della detta autorizzazione dal difensore nominato per un diverso processo.
Il provvedimento sarà poi formalmente notificato all’imputato solo in data 28 marzo 2024. La Corte territoriale, quindi, all’esito dei disposti accertamenti, preso atto che l’imputato aveva avuto puntuale (ancorché non formale) e tempestiva conoscenza del provvedimento che lo autorizzava a presenziare all’udienza del 21 marzo 2024, dichiarava l’assenza dell’imputato e disponeva procedersi oltre.
Consegue, ad avviso della difesa, la nullità del giudizio di appello e della sentenza emessa all’esito, avendo la Corte inosservato il disposto dell’art. 420-quater cod. proc. pen., dichiarando l’assenza dell’imputato, impossibilitato a presenziare in udienza, invece di disporne il differimento, previa nuova traduzione o nuova autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio di detenzione, per raggiungere l’aula di udienza.
Decisione della Corte di cassazione
Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, è infondato.
Come risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), all’udienza del 21 marzo 2024 la Corte territoriale non ha disposto il differimento richiesto dal difensore, per legittimo impedimento dell’imputato (come invece disposto all’udienza del precedente 15 febbraio), ancorché fosse noto al collegio e documentato dagli atti acquisiti a seguito della richiesta di informazioni, che l’imputato si trovava ancora in stato di detenzione domiciliare (in esecuzione pena) per altra ragione.
La traduzione disposta alla precedente udienza (15 febbraio 2024) non era stata eseguita, né era stata “notificata” all’imputato l’autorizzazione a presenziare in udienza (istituto disciplinato dall’art. 22 delle norme di attuazione al cod. proc. pen.) già rilasciata il 29 febbraio 2024 dal magistrato di sorveglianza.
La Corte ha giustificato la decisione processuale di dichiarare l’imputato assente e di disporre procedersi oltre, sulla base della verificata compiuta conoscenza, già in data 14 marzo 2024, dell’autorizzazione rilasciata dal magistrato di sorveglianza il precedente 29 febbraio. Tale sicura conoscenza, comunicata al magistrato di sorveglianza dallo stesso imputato, che aveva affermato di aver ricevuto lettura e copia informale di quel provvedimento dal proprio difensore, gli consentiva di allontanarsi dal domicilio di detenzione e recarsi all’udienza fissata per discutere l’appello, senza necessità di altra (formale) comunicazione del provvedimento autorizzatorio ad opera della polizia giudiziaria delegata all’uopo dal magistrato di sorveglianza. L’assenza doveva, pertanto, ritenersi consapevole, informata e volontaria, senza che alcun vincolo impedisse all’imputato di recarsi in udienza libero nella persona.
La decisione in rito adottata dalla Corte territoriale non viola le disposizioni processuali, che disciplinano la materia, indicate dal ricorrente.
Nella situazione di fatto data (obbligo di non allontanamento dal domicilio di detenzione, la cui inosservanza comporta la contestazione del reato di evasione) l’imputato era certamente a conoscenza (per sua esplicita ammissione) dell’autorizzazione prevista dall’art. 22 delle norme di attuazione al cod. proc. pen., adottata dal magistrato di sorveglianza in data 29 febbraio 2024. Né il testo della disposizione normativa che disciplina l’istituto prevede che la detta autorizzazione debba esser notificata all’interessato: “Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all’autorità giudiziaria, il giudice competente a norma dell’articolo 279 del codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l’accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l’allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all’ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente“.
Sul punto dedotto, la giurisprudenza di legittimità -dopo una iniziale ed isolata pronuncia (Sez. 3, n. 5738 del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262414) che volge nel senso della nullità (art. 178, comma 1, lett. c, e 180, cod. proc. pen.) dell’udienza celebrata in assenza (non volontaria) dell’imputato – è tutta costantemente orientata (Sez. 4, n. 28620 del 23/06/2015, Rv. 264044; Sez. 2, n. 35117 del 08/05/2019, n.m.; Sez. 6, n. 34075 del 29/09/2020, Rv. 279948; Sez. 5, n. 1773 del 12/10/2021, dep. 2022, n.m.; Sez. 2, n. 43548 del 14/09/2022, Rv. 283854; Sez. 2, n. 34771 del 13/03/2023, n.m.) a valorizzare la decisiva informalità del percorso comunicativo, che parte dall’organo che autorizza l’allontanamento e termina con la comunicazione (informale) del provvedimento all’ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente, evidentemente deputato a portare a conoscenza dell’interessato il contenuto del provvedimento, senza necessariamente notificarlo. Il testo normativo, infatti, nulla prescrive quanto alle forme della partecipazione del contenuto del provvedimento alla parte, prevendendo soltanto la comunicazione del provvedimento all’ufficio di polizia giudiziaria.
Tale opzione normativa favorisce una progressione processuale informale, non prevedendo alcuna nullità per vizi formali di notificazione; consegue la rituale costituzione delle parti nell’udienza del 21 marzo 2024.
Il fatto che non vi sia prova dell’avvenuta tempestiva comunicazione all’interessato dell’autorizzazione rilasciata non modifica tale valutazione, dato che nella fattispecie l’imputato aveva avuto certa (ancorché informale) conoscenza del contenuto della autorizzazione, già rilasciata dal magistrato di sorveglianza.
Il ricorso deve essere di conseguenza rigettato.
