Impugnazione telematica e firma digitale scaduta (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 33205 depositata il 27 agosto 2024 ha esaminato la questione relativa ad un ricorso per cassazione sottoscritto con firma digitale scaduta successivamente alla presentazione dell’impugnazione.

La Suprema Corte ha stabilito che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto con firma digitale corredata da un certificato elettronico valido al momento della presentazione e scaduto soltanto in seguito, dovendosi ritenere che la regolarità della firma dovesse essere verificata retrospettivamente, con riferimento al momento in cui essa era stata apposta all’atto e il firmatario se n’era assunta la paternità ovvero, al più, riguardando il momento in cui l’atto era uscito dalla sfera giuridica del firmatario ed aveva esplicato gli effetti cui la sua redazione era funzionale

Ricordiamo il precedente della Sezione feriale sentenza numero 45316/2023 che aveva stabilito che è inammissibile ai sensi dell’articolo 24, comma 6-sexies, lettera a), del decreto legge 137/20, il ricorso per cassazione sottoscritto con firma digitale corredata da un certificato elettronico scaduto, per quanto previsto dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD), in quanto l’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico scaduto, equivale a mancata sottoscrizione.