Amministratore di sostegno e condotte appropriative: il discrimine tra peculato e appropriazione indebita (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 33016/2024 si è soffermata sull’individuazione del momento in cui, per effetto della morte dell’amministrato, interviene la cessazione dall’esercizio delle funzioni dell’amministratore di sostegno e le rilevanti ricadute sul versante penalistico.

Secondo i giudici di merito, la qualità permarrebbe fino al momento in cui l’amministratore rende il conto della gestione, perdurando nelle more i poteri di gestione del patrimonio dell’amministrato, anche in considerazione della non sempre immediata individuazione degli eredi.

Si ritiene, in tal modo, che in capo all’amministratore permarrebbe un obbligo di provvedere alla gestione del patrimonio del deceduto, attività che si porrebbe in stretta correlazione funzionale con l’amministrazione di sostegno.

Si tratta di una soluzione a supporto della quale, invero, non è stata addotta alcuna specifica motivazione in punto di diritto, essendo fondata sulla tesi per cui sull’amministratore graverebbe un generico obbligo di prosecuzione dell’attività di gestione del patrimonio, fino al momento del rendiconto che, pertanto, verrebbe ad essere il momento di effettiva cessazione della funzione. Ritiene la cassazione che tale impostazione non sia condivisibile, posto che la funzione dell’amministratore di sostegno, come del resto quella del tutore dell’interdetto, è strettamente funzionale a far fronte alle esigenze di un soggetto privo di adeguata autonomia, sicché, nel momento in cui viene meno l’amministrato, cessa anche l’ufficio dell’amministrazione di sostegno. In tal senso si è espressa, in maniera sostanzialmente unanime, la dottrina civilistica che si è occupata delle ipotesi di cessazione dell’amministrazione di sostegno, secondo cui la morte dell’amministrato costituisce una vera e propria cessazione “dell’ufficio” in quanto tale, essendo venuto meno il soggetto da tutelare.

A tal riguardo deve sottolinearsi come l’amministrazione di sostegno ha una finalità composita, concernente la tutela degli interessi personali e patrimoniali dell’amministrato, salvo restando che tale funzione non può mai limitarsi alla mera tutela del patrimonio in quanto tale.

Ne consegue che, cessata ex lege l’amministrazione di sostegno, all’amministratore non può neppure demandarsi un ulteriore compito di mera conservazione e gestione del patrimonio residuo, proprio perché la ratio dell’istituto non attiene alla tutela del patrimonio, bensì alla gestione delle esigenze di un soggetto non in grado di provvedervi autonomamente.

Quanto detto comporta che, per effetto della morte dell’amministrato, il suo patrimonio sarà sottoposto all’ordinaria disciplina della successione ereditaria, non potendo l’amministratore di sostegno svolgere alcuna ulteriore attività.

Deve sottolinearsi come la tesi della cessazione dall’ufficio di amministratore di sostegno per effetto del sopravvenuto decesso dell’amministrato, senza necessità di attendere l’esito del rendiconto, trova conferma proprio nell’art. 385 cod. civ. che impone tale obbligo (la norma disciplina la tutela e curat41‘, ma è espressamente applicabile all’amministrazione di sostegno per effetto del richiamo 4 di cui all’art. 411 cod. civ.).

L’art. 385 cod. civ. stabilisce che «Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare», in tal modo evidenziando come l’obbligo di riconsegna dei beni, implicante anche la perdita di qualsivoglia possibilità di disporne, consegue immediatamente per effetto della cessazione dell’ufficio, mentre l’obbligo di rendiconto è differito, trattandosi di una mera attività riepilogativa di quanto svolto in pendenza dell’amministrazione.

In buona sostanza, è vero che – come rilevato dalla Corte di appello – il rendiconto è funzionalmente collegato alla pregressa attività di amministrazione, ma è altrettanto innegabile che nel lasso temporale intercorrente tra la cessazione della funzione, comportante l’obbligo di “consegna dei beni“, l’amministratore non può svolgere alcuna ulteriore attività gestoria, essendo unicamente tenuto a rendere il conto.

Le osservazioni sopra svolte determinano rilevanti ricadute sul versante penalistico, posto che una volta ritenuto che l’amministratore di sostegno cessa dall’ufficio nel momento stesso in cui interviene la morte dell’amministrato, ne consegue necessariamente che eventuali condotte appropriative commesse in epoca successiva non possono ricadere nell’alveo del delitto di peculato, ma solo nella corrispondente ipotesi dell’appropriazione indebita.

Una volta esclusa l’attualità della qualifica pubblicistica nel momento in cui è intervenuto il prelievo delle somme depositate sul conto corrente cointestato alla ricorrente e alla madre, deve esaminarsi la possibilità di ritenere l’ultrattività della qualifica ex art. 360 cod. pen.

Sul punto è dirimente il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma dell’art. 360 cod. pen., che l’appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, laddove la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all’ufficio o al servizio precedentemente esercitati (Sez. 6, n. 2230 dell’11/12/2019, dep.2020, Rv. 278131).

La ratio sottesa all’art. 360 cod. pen. è volta ad estendere gli effetti della qualifica pubblicistica, anche ad un periodo successivo alla sua cessazione, nella misura in cui sussiste un rapporto di strumentalità tra la qualifica precedentemente ricoperta e il reato commesso, la cui realizzazione deve essere stata possibile proprio sfruttando la pregressa posizione. 

Quest’ultimo requisito non è stato adeguatamente valutato nel caso di specie, posto che, sulla base della ricostruzione concordemente risultante dalle sentenze di merito, la ricorrente era cointestataria del conto corrente prima ancora che fosse nominata amministratrice di sostegno.

Ne consegue che il presupposto fattuale che ha consentito l’appropriazione non è funzionalmente collegato alla qualifica rivestita, bensì trova fondamento in un fatto pregresso, dipendente dai soli legami parentali.

In buona sostanza, la ricorrente ha potuto prelevare l’intera somma deposita sul conto non già avvalendosi della qualifica di amministratrice di sostegno, bensì di quella – avente mera rilevanza civilistica – di cointestataria del conto corrente.

Tanto ciò è vero che, per come emerso dalla sentenza di appello, l’esigenza di provvedere tempestivamente al prelievo è dipesa dal fatto che l’istituto di credito, ove avesse appreso dell’avvenuto decesso di uno dei cointestatari, non avrebbe consentito il prelievo dell’intero deposito.

In definitiva, deve ritenersi che il delitto di peculato non può ritenersi configurabile in quanto l’appropriazione è avvenuta non già per effetto della disponibilità del denaro collegata alla funzione che la ricorrente aveva svolto, bensì in virtù della posizione di cointestataria del conto corrente, già attribuita prima dell’assunzione della qualifica di amministratrice di sostegno.