Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 45287/2023, ha stabilito che, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo, senza che la Corte di appello abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l’appellante, all’udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo.
La Corte di legittimità, nel caso in oggetto, ha, quindi, rigettato il ricorso difensivo che lamentava la violazione dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 34, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (cd Legge Cartabia) per omessa disposizione della prosecuzione del giudizio.
In particolare, a parere della Corte di cassazione, l’obbligo della Corte di appello di disporre formalmente la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui abbia ritenuto di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti all’esito di udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata, è sacrificabile qualora l’appellante abbia discusso anche nel merito, sebbene in via subordinata.
Tale decisione lascia il campo a diverse perplessità.
In primo luogo, non è chiaro se la medesima sorte coinvolga anche le richieste di concordato non accolte a seguito di trattazione scritta con memorie nelle quali la difesa abbia concluso, in via subordinata, anche nel merito.
In tal caso sarà legittimata la Corte a non disporre la partecipazione delle parti in udienza pubblica o camera di consiglio così bypassando la previsione dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.?
Altra criticità emerge in relazione alla mancanza di conclusioni nel merito da parte della Procura generale che si produrrebbe nel caso di decisione immediata dopo il rigetto del concordato.
Nella prospettiva della Corte di cassazione, in tal caso infatti, la Corte di appello sarebbe legittimata ad emettere sentenza, senza aver ricevuto e/o ascoltato le richieste conclusive della pubblica accusa.
Con una così drastica limitazione del contraddittorio si profila un serio vulnus per i diritti della difesa che, se in via subordinata e magari per mero scrupolo difensivo nella denegata ipotesi di rigetto della proposta di concordato, avesse concluso anche nel merito, non solo si vedrebbe preclusa la possibilità di avanzare nuova e diversa proposta di concordato ma non potrebbe anche, in astratto, beneficiare di conclusioni nel merito della PG favorevoli, almeno parzialmente, quantomeno nei limiti del concordato richiesto.
Ma anche dal punto di vista procedurale, una decisione assunta senza aver disposto la prosecuzione del giudizio sulla base di tali presupposti produrrebbe anche la violazione dell’art. 598, cod. proc. pen., che sancendo l’applicabilità delle norme del dibattimento rinvia implicitamente anche all’art 523, cod. proc. pen., che, come noto, disciplina la discussione prima della sentenza prevedendo tassativamente la necessaria successione delle conclusioni di tutte le parti tra cui, ovviamente, per prima, la pubblica accusa.
Rebus sic stantibus, nella pratica giudiziaria pare opportuno per la difesa limitarsi alla richiesta di accoglimento del concordato raggiunto con la Procura generale senza in alcun modo concludere nel merito, nemmeno in via residuale subordinata, onde evitare il rischio che tali conclusioni vengano intese come implicita rinunzia alla proposizione di un nuovo accordo oltre che alla prosecuzione del dibattimento con la fase di discussione nel pieno contraddittorio delle parti.
Nel caso di specie, in tema di guida in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, la Cassazione ha ritenuto la decisione impugnata immune da censure, rigettando l’unico motivo di ricorso, con cui si lamentava l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e, in specie, del disposto di cui agli artt. 63 e 19, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza dei fatti.
Secondo il ragionamento della Suprema Corte, facendo ricorso alla c.d. prova di resistenza, pur rilevando la sussistenza del denunziato vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, lo stesso non ha minato, tuttavia, la tenuta del tessuto argomentativo a fondamento della pronunzia della Corte territoriale, che ha basato la conferma della pregressa decisione di condanna anche su elementi ulteriori, quali, in specie, i rilievi effettuati dal personale di polizia sul luogo del sinistro automobilistico in cui era rimasto coinvolto lo Stretti, l’avvenuto trasferimento in ospedale, per le cure necessarie, di un solo individuo, identificato nel predetto e i test indicativi della previa assunzione, da parte sua, di sostanze alcooliche e stupefacenti, utilizzando le menzionate dichiarazioni confessorie a mo’ di riscontro.
Ad ogni buon conto, affinché la doglianza in disamina non venga considerata generica la Suprema Corte sottolinea la necessità che vengano specificatamente indicate le ragioni per le quali, in tesi, l’impianto argomentativo franerebbe a seguito dell’espunzione dell’elemento di prova inutilizzabile.
Costituisce, infatti, consolidato insegnamento del giudice di legittimità –- quello secondo cui «Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento».
